Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/1989, n. 4540
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Con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 824 del 1971 in tema di benefici combattentistici, norma dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981 nella parte in cui era carente della copertura finanziaria, cui ha supplito il disposto dell'art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131, che - senza avere efficacia retroattiva - ha indicato i mezzi con i quali gli enti datori di lavoro avrebbero dovuto far fronte all'Onere finanziario conseguente al riconoscimento dei benefici suddetti, gli interessi corrispettivi previsti dal d.m. 25 agosto 1972 sulle somme erogate dall'INPS a titolo di anticipazione non sono dovuti dall'ente datore di lavoro all'istituto nel periodo in cui il credito di quest'ultimo, avente ad oggetto il rimborso delle somme suddette, aveva perduto il requisito dell'esigibilità per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale. ( V 9271/87, mass n 456454; ( V 4411/87, mass n 453144).*