Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/04/2022, n. 12550
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Testo completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24515-2021 proposto da: C A, elettivamente domiciliato in ROMA, ALLA via ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 99, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso;
-ricorrente-
Contro
LAMARI FRANCESCANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via dei CASTANI n. 195, presso lo studio dell'avvocato B G che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 12577/2021 del TRIBUNALE di ROXR depositata il 21/07/2021;
Igt te‘ 0/7ktìi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. C V;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G B N che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio di rigettare il ricorso;
osserva quanto segue. A C ricorre, con ricorso affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 12577 in data 21/07/2021, del Tribunale di Roma che, in composizione collegiale, ha dichiarato la litispendenza tra la causa (decisa con la predetta sentenza) nella quale il C, quale avvocato, aveva chiesto la querela di falso in via principale e quella (ora pendente davanti questa Corte di Cassazione, e iscritta al n. r.g. 31334 del 2020) in materia di opposizione all'esecuzione nella quale la querela di falso era stata proposta in via incidentale e con oggetto le notifiche di titolo esecutivo giudiziale effettuate nei confronti dell'avvocato C. Il ricorso è articolato su due motivi: il primo per violazione degli artt. 39 e 42 cod. proc. civ. e sostiene che non vi sarebbe identità di petitum e di causa petendi tra le due cause, ossia quella di opposizione all'esecuzione (r.g. n. 31334 del 2020, non ancora decisa da questa Corte) e quella decisa dal Tribunale di Roma con la sentenza in questa sede impugnata. In breve, il motivo afferma che nel ricorso in materia di opposizione all'esecuzione (atto di precetto notificato in data 13.10.2012 nei confronti del C da Lamari Antonio in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 29.12.2011, per l'importo di € 3.040,36) non sarebbe mai stata effettivamente proposta la querela in via incidentale, essendo questa Ric. 2021 n. 24515 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- stata semplicemente richiesta, e pertanto avrebbe errato il giudice di quella causa a rigettare la
-ricorrente-
Contro
LAMARI FRANCESCANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via dei CASTANI n. 195, presso lo studio dell'avvocato B G che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 12577/2021 del TRIBUNALE di ROXR depositata il 21/07/2021;
Igt te‘ 0/7ktìi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. C V;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G B N che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio di rigettare il ricorso;
osserva quanto segue. A C ricorre, con ricorso affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 12577 in data 21/07/2021, del Tribunale di Roma che, in composizione collegiale, ha dichiarato la litispendenza tra la causa (decisa con la predetta sentenza) nella quale il C, quale avvocato, aveva chiesto la querela di falso in via principale e quella (ora pendente davanti questa Corte di Cassazione, e iscritta al n. r.g. 31334 del 2020) in materia di opposizione all'esecuzione nella quale la querela di falso era stata proposta in via incidentale e con oggetto le notifiche di titolo esecutivo giudiziale effettuate nei confronti dell'avvocato C. Il ricorso è articolato su due motivi: il primo per violazione degli artt. 39 e 42 cod. proc. civ. e sostiene che non vi sarebbe identità di petitum e di causa petendi tra le due cause, ossia quella di opposizione all'esecuzione (r.g. n. 31334 del 2020, non ancora decisa da questa Corte) e quella decisa dal Tribunale di Roma con la sentenza in questa sede impugnata. In breve, il motivo afferma che nel ricorso in materia di opposizione all'esecuzione (atto di precetto notificato in data 13.10.2012 nei confronti del C da Lamari Antonio in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 29.12.2011, per l'importo di € 3.040,36) non sarebbe mai stata effettivamente proposta la querela in via incidentale, essendo questa Ric. 2021 n. 24515 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- stata semplicemente richiesta, e pertanto avrebbe errato il giudice di quella causa a rigettare la
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