Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/04/2022, n. 12550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/04/2022, n. 12550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12550
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24515-2021 proposto da: C A, elettivamente domiciliato in ROMA, ALLA via ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 99, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso;
-ricorrente-

Contro

LAMARI FRANCESCANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via dei CASTANI n. 195, presso lo studio dell'avvocato B G che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 12577/2021 del TRIBUNALE di ROXR depositata il 21/07/2021;
Igt te‘ 0/7ktìi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. C V;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G B N che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio di rigettare il ricorso;
osserva quanto segue. A C ricorre, con ricorso affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 12577 in data 21/07/2021, del Tribunale di Roma che, in composizione collegiale, ha dichiarato la litispendenza tra la causa (decisa con la predetta sentenza) nella quale il C, quale avvocato, aveva chiesto la querela di falso in via principale e quella (ora pendente davanti questa Corte di Cassazione, e iscritta al n. r.g. 31334 del 2020) in materia di opposizione all'esecuzione nella quale la querela di falso era stata proposta in via incidentale e con oggetto le notifiche di titolo esecutivo giudiziale effettuate nei confronti dell'avvocato C. Il ricorso è articolato su due motivi: il primo per violazione degli artt. 39 e 42 cod. proc. civ. e sostiene che non vi sarebbe identità di petitum e di causa petendi tra le due cause, ossia quella di opposizione all'esecuzione (r.g. n. 31334 del 2020, non ancora decisa da questa Corte) e quella decisa dal Tribunale di Roma con la sentenza in questa sede impugnata. In breve, il motivo afferma che nel ricorso in materia di opposizione all'esecuzione (atto di precetto notificato in data 13.10.2012 nei confronti del C da Lamari Antonio in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 29.12.2011, per l'importo di € 3.040,36) non sarebbe mai stata effettivamente proposta la querela in via incidentale, essendo questa Ric. 2021 n. 24515 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- stata semplicemente richiesta, e pertanto avrebbe errato il giudice di quella causa a rigettare la relativa istanza. Il secondo motivo, per violazione o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 42 cod. proc. civ., afferma che non vi può essere litispendenza tra cause pendenti in gradi diversi. Francescantonio Lamari ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. Il C ha depositato una istanza di riunione del presente ricorso a quello pendente pure in cassazione recante n. 31334 del 2020, ritenendo sussistere connessione tra di essi. Il ricorrente ha, altresì, depositato memoria difensiva. Il Collegio non ritiene che le esigenze di speditezza processuale consentano di disporre la riunione al procedimento n. 31334 dell'anno 2020 a quello di regolamento di competenza avverso la sentenza di litispendenza del Tribunale di Roma, qui trattato, atteso che il procedimento di regolamento di competenza è nell'attuale assetto normativo del rito di legittimità strutturalmente avviato a trattazione camerale non partecipata, insuscettibile, allo stato della giurisprudenza edita, di sfociare in una forma diversa di trattazione (camerale cosiddetta partecipata o pubblica vera e propria) e, in ogni caso, esso è scandito da tempi processuali più celeri e spediti. In ordine al primo motivo il Collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente si basano su una serie di argomentazioni letterali — dalle quali dovrebbe desumersi che la querela di falso in incidentale era stata soltanto prospettata come richiesta, ossia non ne era stata mai effettivamente richiesta l'ammissione, quindi, il giudice avrebbe errato nel non ammetterla — del tutto apodittiche e si ort su una lettura Ric. 2021 n. 24515 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -3- del tutto unilaterale degli atti di causa del fascicolo attualmente rubricato al n. 31334 del 2020. Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha ritenuto per proposta e disattesa l'istanza di ammissione della querela di falso e sul punto le censure del ricorrente sono del tutto aspecifiche: giova rilevare che nella causa d'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione all'esecuzione il Tribunale ha ritenuto di non dare ingresso alla fase di proposizione vera e propria della querela di falso in via incidentale, in quanto ha negato in radice l'ammissibilità della stessa (sulla distinzione tra C presentazione della querela di falso in via incidentale e proposizione di essa si veda Cass. n. 12263 del 27/05/2009 Rv. 608578 - 01). L'impugnazione del C, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica, ha ad oggetto, tra l'altro, l'affermazione del detto giudice di appello secondo la quale «Sulla scorta di tali considerckioni, in adesione alla giurispruden.za sopra richiamata, la querela di falso proposta in via incidentale nel presente giudkio, deve ritenersi oltre che inammissibile per i motivi esposti nell'ordinanza del 22.09.2016, del tutto supedba in quanto tesa a dimostrare circostanze che potrebbero consentire tuttalpiù la qualificaione della notifica intervenuta presso il precedente domicilio del destinatario come nulla, ma mai come inesistente.». L'impugnazione di legittimità avverso detta sentenza del Tribunale di Roma ha, tra i suoi motivi, l'affermata inammissibilità della querela di falso. Tanto è quindi sufficiente per radicare ipotesi di litispendenza tra la detta causa di opposizione all'esecuzione e quella di querela di falso in via principale. Il secondo motivo è ampiamente infondato alla stregua della nóta v. giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 27846 del 12/12/2013 {Rv. Ric. 2021 n. 24515 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -4- 628456 - 01), che il Collegio condivide e alla quale intende dare continuità, secondo la quale: «A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litisspenden.za, anche se la controversia ini.ziata in precedena sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'imprIgnaione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudii.». Il ricorso proposto da A C è, in conclusione, infondato. Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, sulla base dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, esse sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto
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