Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2020, n. 13703

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2020, n. 13703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13703
Data del deposito : 6 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di 1. RO UR, nato a [...] il [...] 2. AR FR, nato a [...], il [...] 3. DO MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2019 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente ED ER Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori avv. Luciano Chiarenza, per RO e AR, che ha chiesto la reiezione del ricorso avvocato Andrea Vernazza, per DO, che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, riformando integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Savona, ha assolto RO UR, AR FR e DO MA per la non sussistenza dei fatti di reato loro ascritti, ritenuti, per contro, dal primo giudice.

2. In particolare, in primo grado, gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 81, commi 1 e 2, 319 e 320 cod. pen. nonché dagli artt. 170 e 172 del RD 27 luglio 1934 n. 1265, per aver ricevuto, in tempi diversi, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio ( perché medici di base convenzionati con il servizio sanitario), da OL OR e FR TO (rispettivamente accomandatario e accomandante della Innovative Pharma s.a.s, separatamente giudicati), diverse utilità (RO e AR più buoni carburante del valore di euro 50 cadauno;
il DO, il pagamento di alcune cene, delle spese per attività di sponsorizzazione elettorale nonché l'assunzione della ex moglie presso la Innovative Pharma s.a.s.). Il tutto per compiere atti contrari a propri doveri di ufficio, consistiti nella prescrizione ai propri pazienti dei parafarmaci della società Innovative Pharma s.a.s.. 3. In appello, la Corte del merito è pervenuta alla assoluzione degli imputati quanto alla imputazione legata al contestato comparaggio, in ragione della natura degli integratori prescritti, da ritenersi prodotti alimentari e non specialità medicinali o prodotti ad uso farmaceutico;
quanto alla corruzione propria,

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