Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2009, n. 17696

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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo d.lgs. nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, si riferisce anche all'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché fa astratto riferimento al dovere di dichiarazione in quanto tale, ed ha lo scopo di salvaguardare le possibilità di esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria per il periodo antecedente alla novella. Ne deriva che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1999, i termini per l'accertamento restano soggetti alla disciplina previgente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2009, n. 17696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17696
Data del deposito : 30 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A E - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\Pelizzari Elius\, elettivamente domiciliato in Roma, via Arezzo 38, presso lo studio dell'avvocato M M, che, unitamente all'avv.to C T, lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per Cassazione;

- ricorrente -

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 72/66/05 della Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, emessa il 18 aprile 2005, depositata il 9 maggio 2005, R.G. 6325/02;

udito l'Avvocato A M (per delega degli avvocati del ricorrente);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1 aprile 2009 dal Consigliere Dott. B G. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\Elius @Pelizzari\ proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 1994 con il quale veniva contestata l'omessa dichiarazione del reddito di partecipazione nella società Germetal s.a.s. di Giovanni Fumagalli & C. di cui, secondo l'amministrazione finanziaria, lo stesso \Pelizzari\ era oltre che socio occulto anche amministratore di fatto.
Il ricorrente deduceva la prescrizione della pretesa tributaria e la sua infondatezza nel merito per non aver egli ne' partecipato ne' assunto cariche sociali nella s.a.s. Germetal.
La C.T.P. di Brescia accoglieva il ricorso.
Appellava la decisione l'Ufficio rilevando che l'accertamento nei confronti della Germetal si era reso definitivo con conseguente opponibilità dello stesso al suo amministratore di fatto \Pelizzari Elius\;
che la C.T.P. aveva erroneamente applicato il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 43, che, in ogni caso, vi erano le prove della
partecipazione del \Pelizzari\.
La C.T.R. accoglieva l'appello ritenendo corretta l'applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 43 perorata dall'Ufficio e valutando come fondato l'accertamento della qualità di socio e amministratore di fatto in capo al

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