Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 18737

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 18737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18737
Data del deposito : 9 dicembre 2003

Testo completo

ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA ...18 737 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE incidente su imbarcazione. Prescrizione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14087/00 - Dott. V C . Consigliere Dott. P V 37508 Cron. - Consigliere Dott. F T 4984 Consigliere Rep. Dott. E M Rel. Consigliere Ud. 19/09/03 Dott. A T - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F R, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato che lo difende unitamente VALERIO PITTALUGA, PIERANTONIO GIUSSANI, giusta delega in all'avvocato atti;
ricorrente 0 ! contro 2 M M, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IERADI, che lo difende unitamente all'avvocato MAURO 2003 MANFREN, giusta delega in atti;
1660 1 controricorrente nonchè

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in persona dei suoi legali rappresentanti dott. A C e rag. A B T, elettivamente domiciliata - in ROMA VIA CICERONE 49, presso 10 studio dell'avvocato A B, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2067/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III civile emessa 1'8/6/1999, depositata il 24/06/99;
RG.3219/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato A I;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata sentenza lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Con atto di citazione notificato in data 21 e 26 gennaio 1994 F R conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma, le Assicurazioni Generali S.p.A in persona del legale rappresentante, 2 quale società assicuratrice, e Messina Mario, esponendo quanto appresso. - Il 21 giugno 1981, l'istante in compagnia di un amico e delle rispettive famiglie, aveva effettuato acquisti presso una vetreria di Murano, compiuti i quali, in compagnia delle suddette persone, era stato riaccompagnato verso la terra ferma dal Messina Mario, contitolare della vetreria, a bordo dell'imbarcazione di quest'ultimo assicurata con le suddette Generali;
durante il tragitto, a causa di un'errata manovra del Messina, egli era caduto all'interno dell'imbarcazione, procurandosi lesioni personali, per le quali era stato ricoverato presso l'ospedale di Venezia, avendo scelto di ricorrere alla tutela contrattuale, aveva evocato in giudizio sia le Generali, che il Messina;
il Tribunale di Roma, con sentenza numero 9340/1988, accogliendo l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalla società assicuratrice, aveva rigettato la domanda. La sentenza, impugnata, era stata confermata dalla Corte d'appello di Roma;
in attesa della pronunzia della Suprema Corte di Cassazione, aveva proposto nuova citazione, con cui, articolava una nuova domanda risarcitoria, avvalendosi delle norme sulla responsabilità extracontrattuale del vettore non essendo prescritto il diritto medesimo ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantizzati in lire 60 milioni o nella somma maggiore o minore, ritenuta di Giustizia. Costituitasi la 3 S.p.a. Assicurazioni Generali, questa chiedeva in via principale la cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza con il precedente giudizio che peraltro veniva definito dalla Suprema Corte con sentenza pubblicata il 21 aprile 1994, in data successiva a quella di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio. Si costituiva anche il convenuto Messina il quale resisteva alla suddetta domanda. Il Tribunale decideva rilevando la fondatezza della proposta eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore F R. Al riguardo il detto giudice rilevava che l'occorso incidente risaliva al 21\6\1981, e che la fattispecie dedotta ricadeva nell'ambito di operatività dell'articolo 2054 codice civile e per quanto riguardava il regime della prescrizione, nelle previsioni di cui all'articolo 2947 stesso codice, essendo tali disposizioni richiamate dall'articolo 47 della legge 11 febbraio 1971 numero 50, contenente norme sulla navigazione da diporto, applicabile al caso di specie, posto che dalla documentazione versata in atti (polizza delle assicurazioni generali) il mezzo nautico di proprietà del Messina, su cui trovatasi il F, era costituito da un motoscafo ad uso privato o adibito a navigazione da diporto, ossia ad uno scopo diverso da quello di lucro. Ciò premesso, il detto giudice indicava il termine prescrizionale applicabile in quello quinquennale, in quanto l'episodio dedotto in giudizio rivestiva gli estremi del reato di lesioni colpose (con la conseguente applicabilità dell'articolo 2947, terzo comma, c.c.). Ne conseguiva che alla data della notificazione della domanda, introduttiva del giudizio, avvenuta il 21 e 26 gennaio 1994, il predetto temine di prescrizione del diritto risarcitorio, fatto valere dall'attore, era già maturato, considerato che: a) il secondo, atto, posto in essere dall'attore, interruttivo della prescrizione concernente il diritto al ristoro del danno, nascente dal fatto illecito verificatosi il 21 giugno 1981 risaliva al 20 e 22 dicembre 1982 (riguardante la notifica della citazione al precedente giudizio, relativo sì all'azione contrattuale, ma comunque avente lo stesso petitum), con maturazione del termine quindi al 20 e 22 dicembre 1987;
b)

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