Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2019, n. 12923
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALESCU GEORGE PAUL nato il 21/06/1967 avverso la sentenza del 09/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA. Udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;sentite le conclusioni del PG ROBERTA MARIA BARBERINI che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2019 la Corte d'appello di Catania ha respinto la richiesta di consegna avanzata nei confronti di B G P dalla Autorità giudiziaria della Repubblica di Romania (Pretura di Brasov) sulla base di un mandato di arresto europeo emesso il 12 luglio 2011 in forza di una sentenza di condanna, divenuta definitiva il 5 aprile 2011, alla pena detentiva di anni tre per il delitto di truffa e di mesi tre per il reato di uso di atto falso necessario per commettere la truffa (ex artt. 215 e 291 cod. pen. romeno), disponendo al contempo il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 161/2010, della sentenza emessa in data 15 marzo 2011 dalla Pretura di Brasov limitatamente alla pena detentiva irrogata nella misura di tre anni per il delitto di truffa, con l'esclusione, dunque, della pena relativa al delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), in quanto abrogato nell'ordinamento italiano per effetto del d.lgs. n. 7/2016. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del B, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 18, comma 1, lett. g) e lett. h) della legge n. 69 del 2005, non avendo la Corte d'appello valutato la sussistenza dei relativi motivi di rifiuto, che la difesa aveva chiesto di esaminare prioritariamente rispetto a quello previsto dall'art. 18, lett. r), in quanto logicamente preliminari nel relativo ordine di trattazione. L'eventuale configurabilità di uno o più motivi di rifiuto diversi dall'ipotesi di cui alla lett. r) - che la difesa aveva chiesto di valutare solo in via subordinata - determinerebbe infatti un sicuro effetto vantaggioso per il ricorrente, poiché avrebbe come logica conseguenza unicamente il rifiuto della consegna, senza la contestuale statuizione relativa alla esecuzione della pena secondo il meccanismo di riconoscimento della sentenza straniera ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 161/2010. 2.1. Con riferimento alla condizione ostativa di cui alla lett. g) si evidenzia nel ricorso la circostanza relativa alla omessa disamina del profilo di censura attinente alla mancata assistenza difensiva, sia pure d'ufficio, nel corso del processo, atteso che il B sarebbe stato rappresentato da un difensore d'ufficio solo "nel corso dell'indagine giudiziaria", ma non successivamente, nel prosieguo delle attività processuali.
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