Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/07/2021, n. 20556

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In materia di mediazione, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 della l, n. 39 del 1989 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza.

Ai fini fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornirne detta prova per presunzioni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/07/2021, n. 20556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20556
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

20556-21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE - Presidente - Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere - Dott. UBALDO BELLINI - Ud. 04/03/2021 - CCDott. LUIGI ABETE Consigliere - - R.G.N. 28382/2016 Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere - Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Rep. Go220556 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28382-2016 proposto da: ES DA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO D'AMATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

- AN ET, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 300, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATERINA TOSCHI;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè

contro

IL 91 SR ;
- intimata - Ric. 2016 n.28382 sez. S2 - ud. 04/03/2021 1 اد 871121 avverso la sentenza n. 3664/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

1. TI NT conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tivoli, IO SE e la società AC 91, chiedendone la condanna al pagamento della provvigione per l'attività di mediatore svolta rispetto al contratto di compravendita di un terreno sito nel Comune di Morlupo venduto dai proprietari RI PI e Gianfranco Pelosi alla società AC 91. L'attore deduceva di aver preso contatti con SE che si era dichiarato interessato all'acquisto per conto di una società della quale non aveva fatto il nome fino al momento della stipula del contratto preliminare.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di SE che condannava a pagare a titolo di provvigione in favore dell'attore la somma di euro 17.043,00, oltre interessi legali. Rigettava invece la domanda proposta nei confronti della società convenuta. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte era emerso che il NT aveva posto in essere una specifica attività di intermediazione nell'ambito della quale aveva contattato il SE quale persona interessata all'acquisto per conto di una società della quale non aveva dichiarato il nome. Il SE era pienamente a conoscenza della qualità di mediatore esercitata dal NT con il quale si era più volte incontrato e che lo aveva presentato ai proprietari del terreno, ricevendo anche la documentazione catastale ed il titolo di proprietà del bene.

3. IO SE proponeva appello avverso tale sentenza. Ric. 2016 n.28382 sez. S2 - ud. 04/03/2021 2 4. La Corte d'Appello di Roma rigettava l'impugnazione. A parere della Corte d'Appello il SE si era avvalso dell'opera di mediazione del NT, come risultava dalle dichiarazioni del teste GI de IA, in quanto aveva un interesse alla conclusione dell'affare sperando di acquisire incarichi professionali dai futuri acquirenti. Per questo motivo non aveva rilevanza che il contratto preliminare e successivamente quello definitivo fossero stati conclusi con un soggetto diverso ovvero con la società AC 91 rispetto al SE. Con riferimento al criterio di determinazione della misura della provvigione, la Corte d'Appello affermava che, ai sensi dell'articolo 1755, comma 2, c.c., non essendo stata pattuita doveva essere determinata sulla base delle tariffe professionali o degli usi o in mancanza dal giudice secondo equità. Nella citazione il NT aveva dedotto che nella zona nella quale si trovava l'immobile intermediato gli usi prevedevano una provvigione minima pari al 3% del valore del bene, pertanto la liquidazione non era avvenuta sulla base di un criterio equitativo ma sugli usi richiamati dall'attore che il SE non aveva fatto oggetto di censura in appello.

5. IO SE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

6. TI NT si è costituito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso condizionato incidentale condizionato sulla scorta di un motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. per avere la Corte d'Appello considerato la mancanza di iscrizione nell'albo dei mediatori quale novità dell'eccezione e per aver ammesso e considerato un documento prodotto dalla controparte solo in grado di appello. Ric. 2016 n.28382 sez. S2 - ud. 04/03/2021 3 La censura attiene alla produzione documentale dell'iscrizione all'albo dei mediatori solo in grado di appello e alla ammissibilità della stessa senza alcuna esplicitazione delle argomentazioni in ordine al profilo della indispensabilità del documento e all'impossibilità di produrlo in primo grado, in riferimento all'articolo 345 c.p.c. vigente ratione temporis. A parere del ricorrente era onere del SE produrre la prova della sua iscrizione all'albo dei mediatori e tale adempimento andava fatto sin dal primo grado di giudizio.

1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. L'attore ha indicato sin dall'atto di citazione il numero di

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