Cass. pen., sez. III, sentenza 02/09/2021, n. 32636
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da T R, nato a Campobello di Licata il 26-07-1948, M L, nato a Milano il 15-04-1978, avverso la sentenza del 11-02-2020 della Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere F Z;lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa F M, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato M P, difensore di fiducia del ricorrente M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;lette le conclusioni e la nota spese trasmesse dall'avvocato E M G, difensore di fiducia della parte civile, Comune di Desio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 aprile 2016, il Tribunale di Monza, nell'ambito di un processo a carico di una pluralità di imputati, condannava Luca M alla pena di anni di 1 arresto ed euro 10.000 di ammenda e R T alla pena di anni 2, mesi 3 di arresto ed euro 22.500 di ammenda. Quanto a M, il giudizio di colpevolezza riguardava in particolare il reato di cui all'art. 44, lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), a lui contestato perché, in qualità di direttore dei lavori commissionati dalla società "Mistral immobiliare s.r.l.", proprietaria dell'area (lotto B), nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al permesso n. 17917/31/DC rilasciato il 30 settembre 2008 e alla D.I.A. di variante prot. 1204/4 del 12 gennaio 2011, relativo a un edificio a uso residenziale costituito da due corpi nella via Villoresi, in totale difformità dai predetti titoli abilitativi, contribuiva a realizzare opere edilizie abusive nei sottotetti collegati alle unità abitative e nei locali interrati, questi ultimi destinati a locali principali, ciò in contrasto con l'art. 90 del Regolamento edilizio;fatto accertato in Desio il 9 marzo 2011. Quanto a T, lo stesso veniva ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui agli art. 44, lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi A e C) e di quattro episodi del reato di cui all'art. 256, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006 (capi D, E, F e G). Tali reati venivano contestati a titolo concorsuale a T in qualità di amministratore unico della società Immobiliare "Briantea s.r.l." proprietaria dell'area (lotto A) e committente nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al permesso n. 17917/31/DC rilasciato il 30 settembre 2008 e alla D.I.A. di variante prot. 1204/4 del 12 gennaio 2011, relativo a un edificio a uso residenziale costituito da due corpi nella via Villoresi, per avere contribuito a realizzare, unitamente ad altri coimputati, opere edilizie nei sottotetti e nell'interrato, collegati direttamente con le abitazioni, che avevano determinato la modificazione della destinazione d'uso dei sottotetti da praticabili/non abitabili ad abitabili e dei locali seminterrati in locali principali (in Desio il 9 marzo 2011, capo A);per aver effettuato inoltre, nell'area ceduta al Comune di Desio, delimitata da recinzione e comunque nella sua disponibilità, un'attività abusiva di estrazione di diverse migliaia di metri cubi di materiale ghiaioso - sabbioso, senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge (fino al 26 gennaio 2011, capo C);per aver effettuato altresì un illecito smaltimento sia di rifiuti consistenti in inerti da lavorazione di cantiere, imballaggi e materiali plastici (in Desio il 9 marzo 2011, capo D), sia di rifiuti non pericolosi consistenti in 1.200 kg. di "misti dell'attività di costruzione e demolizione", interrandoli all'interno di una buca realizzata all'interno dell'area ceduta al Comune di Desio nella sua disponibilità (il 26 gennaio 2011, capo E);inoltre per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi nell'area ceduta al Comune di Desio (il 26 gennaio 2011, capo F);e infine per avere effettuato un ulteriore illecito smaltimento mediante interramento di circa 3.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi nell'area ceduta al Comune di Desio (nel luglio 2011, capo G). Il Tribunale condannava altresì M e T, in solido con altri quattro coimputati, al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile Comune di Desio, a beneficio del quale veniva inoltre riconosciuta una provvisionale, liquidata nella misura di euro 60.000. Con sentenza dell'il febbraio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione, e confermava nel resto la sentenza del Tribunale. 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello meneghina, M e T, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Luca M ha sollevato un unico motivo, con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 187, comma 2, cod. pen. relativamente alla sua condanna, in solido con gli altri coimputati, al pagamento della provvisionale a favore della parte civile, osservando che, nel caso di specie, si era in presenza di due tipologie indipendenti di fatti produttivi dei danni lamentati dalla parte civile, cioè quelli riconducibili alla violazione delle disposizioni vigenti in materia edilizia e quelli relativi all'inosservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente. Dunque, in base ai principi elaborati da questa Corte, occorreva verificare se M, con le proprie azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza con le condotte degli altri imputati, avesse concorso in maniera efficiente alla produzione del fatto produttivo danno;orbene, osserva la difesa, con riferimento ai reati ambientali, tale contributo causale doveva essere categoricamente escluso, avendo lo stesso Tribunale affermato che il ricorrente non ha assunto alcun ruolo al riguardo, venendo quindi assolto per non aver commesso il fatto rispetto alle imputazioni relative al d. Igs. n. 152 del 2006. Ne consegue che il principio di solidarietà passiva ex art. 187 comma 2 cod. pen. non poteva trovare applicazione rispetto alla posizione di M in ordine ai danni scaturiti dagli illeciti ambientali dai quali egli era stato prosciolto, fermo restando che, anche nell'ambito dei reati edilizi, il ruolo dell'imputato era stato del tutto marginale, come riconosciuto in dibattimento dal mar. Annunziato.
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