Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2007, n. 26481
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In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità di magazzino da parte del titolare di un frantoio, riconosciuto a norma dell'art. 13 del regolamento CEE n. 2261 del 1984, il provvedimento di revoca del riconoscimento (previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 223 del 2001) è impugnabile davanti al giudice amministrativo, essendo riconducibile al medesimo potere discrezionale di controllo pubblicistico riservato alla P.A. all'atto della concessione del riconoscimento, senza possibilità di considerarlo come sanzione accessoria a quella pecuniaria, per la quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 223 del 2001, che rinvia all'art. 4 della legge n. 898 del 1986).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. I G - Presidente di Sezione -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in RA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R M, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROR JASMINE SHAW;
- intimato -
avverso la sentenza n. 64/03 del Tribunale di Verona - Sezione distaccata di SOAVE, depositata il 19/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. R R;
udito l'Avvocato E C, per delega dell'avvocato L M;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (a.g.a.), assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2001 nella cancelleria del Tribunale di Verona (sezione distaccata di Soave) il sig. Romor Jasmin Shaw, titolare di un frantoio oleario riconosciuto a norma dell'art. 13, del Regolamento Ce n. 2261/84, propose opposizione avverso il decreto emesso il 10 ottobre 2001 dall'ispettorato per l'agricoltura della Regione Veneto, che gli aveva revocato l'anzidetto riconoscimento a causa della mancata tenuta della contabilità di magazzino nel periodo compreso tra l'ottobre-novembre 2000 ed il marzo 2001.
Il tribunale, con sentenza emessa il 19 novembre 2003, premessa la natura sanzionatoria del provvedimento in esame, dopo aver affermato la propria giurisdizione in forza del richiamo operato dal D.Lgs. n.223 del 2001, art. 3, alla L. n. 898 del 1986, art. 4, che a propria
volta richiama il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative affidato dalla L. n. 689 del 1981, al Giudice ordinario, accolse l'opposizione annullando il predetto decreto siccome non sufficientemente motivato in ordine all'entità della sanzione irrogata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Veneto, censurando sia la statuizione in punto di giurisdizione sia il merito della decisione adottata dal tribunale.
Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'intimato.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La regione ricorrente, col primo motivo, nel denunciare la violazione di molteplici disposizioni della normativa nazionale e di quella comunitaria in materia di aiuti alla produzione olearia, si sofferma sulla funzione di rilievo pubblico, a fini certificatori, che riveste la concessione del riconoscimento di frantoio oleario nella logica dell'anzidetta normativa comunitaria;riconoscimento subordinato all'assolvimento di una serie di obblighi ed al mantenimento dei prescritti requisiti il cui difetto, originario o sopravvenuto, determina l'affievolimento del diritto del privato a mero interesse legittimo. La revoca di detto riconoscimento - secondo l'amministrazione ricorrente - è da ritenersi pertanto frutto di una valutazione tecnicamente discrezionale dell'ente regionale ed è autonoma rispetto all'irrogazione delle possibili concorrenti sanzioni pecuniarie, sicché la reazione del privato avverso un siffatto provvedimento investe la legittimità dell'esercizio concreto del potere autoritativo spettante all'amministrazione ed è volta a far valere un interesse legittimo di tipo oppositivo;con la conseguenza - sostiene sempre la regione ricorrente - che il rinvio operato dal D.Lgs. n. 223 del 2001, art. 3, al sistema processuale previsto per le opposizioni a sanzioni amministrative va riferito unicamente alle sanzioni pecuniarie e non anche al provvedimento di revoca di cui in questa sede si discute, il quale resta sindacabile solo da parte del Giudice amministrativo.
La violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, oltre a difetti di motivazione dell'impugnata sentenza, formano oggetto del secondo motivo di ricorso, in cui si assume che la motivazione del decreto di revoca, che può essere adottato anche per irregolarità attinenti alla conservazione dei dati contabili, discende dall'univocità della normativa richiamata, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza;e si lamenta che l'asserita discrezionalità dell'amministrazione nel graduare la sanzione nel caso concreto, da cui dipenderebbe la necessità di una specifica motivazione al riguardo, contraddice le argomentazioni in base alle quali lo stesso tribunale ha affermato la propria giurisdizione in luogo di quella del Giudice amministrativo.
Il motivo ricorso di ricorso attinente alla giurisdizione appare fondato e da tanto consegue l'assorbimento del secondo motivo. Premessa l'inapplicabilità, ratione temporis, della previsione contenuta nella L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 551, (sul cui carattere non retroattivo si veda sez. un. n. 9291 del 2005), va detto che un provvedimento amministrativo impeditivo di determinate attività si configura come autonomo, e non già come accessorio ad una sanzione pecuniaria, quando esso è ri-conducibile al potere discrezionale di controllo della pubblica amministrazione su detta attività. Nel qual caso tale provvedimento si sottrae al regime della L. n. 689 del 1981, riguardante solo l'opposizione alle sanzioni pecuniarie ed a quelle accessorie, e ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto afferente ad una situazione di interesse legittimo.
Non vi è motivo di discostarsi da tale principio nella specifica materia degli aiuti comunitari alla produzione olearia. Il D.Lgs. n. 223 del 2001, art. 1, prevede che l'omessa o irregolare tenuta della contabilità di magazzino da parte del titolare di un frantoio riconosciuto a norma del Regolamento Cee n. 2261/84 può dar luogo all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e, nei casi più gravi, anche alla revoca del riconoscimento. Nulla consente di affermare che la revoca del riconoscimento costituisca una sanzione complementare, o comunque accessoria, rispetto alla sanzione pecuniaria contemplata dal citato articolo. Evidente è, al contrario, come essa assolva ad una funzione del tutto autonoma, riconducibile a quel medesimo potere di controllo, riservato alla pubblica amministrazione all'atto della concessione del riconoscimento, che la medesima pubblica amministrazione è chiamata ad esercitare al fine di garantire - non solo al momento iniziale ma anche nel corso successivo dell'attività - che il frantoio di cui si tratta sia in grado di assolvere con correttezza e trasparenza i compiti di rilievo pubblico assegnatigli dalla normativa comunitaria, proprio in considerazione dei quali è istituito lo speciale regime del riconoscimento.
La revoca del riconoscimento, a differenza della sanzione pecuniaria, non appartiene perciò al novero dei provvedimenti di tipo affittivo, bensì a quello dei provvedimenti di tipo (almeno lato sensu) ripristinatorio, che implicano valutazioni di natura discrezionale, legate all'apprezzamento dell'interesse pubblico, ed ai quali, da parte del privato destinatario, non possono quindi che corrispondere posizioni di interesse legittimo.
Deve pertanto ritenersi, per necessità di coerenza sistematica, che il già menzionato D.Lgs. n. 223, art. 3, comma 1, a tenore del quale tanto "l'accertamento della violazioni previste dal presente decreto", quanto "l'applicazione delle relative sanzioni", sono assoggettati al procedimento indicato dalla L. n. 898 del 1986, art.4, che a propria volta rinvia alla già più volte citata L. n. 689 del 1981, si riferisca soltanto all'applicazione delle sanzioni in
senso proprio, ossia ai soli provvedimenti con cui sono irrogate le sanzioni pecuniarie, restando invece fuori dalla sua orbita i provvedimenti di revoca del riconoscimento.
Tanto basta per escludere che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle contestazioni mosse dall'interessato al modo in cui l'amministrazione ha esercitato nella specie il suaccennato potere di revoca.
La peculiarità del caso e l'assenza di specifici precedenti di questa corte sul punto suggeriscono di compensare le spese del giudizio.