Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2007, n. 26481
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In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità di magazzino da parte del titolare di un frantoio, riconosciuto a norma dell'art. 13 del regolamento CEE n. 2261 del 1984, il provvedimento di revoca del riconoscimento (previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 223 del 2001) è impugnabile davanti al giudice amministrativo, essendo riconducibile al medesimo potere discrezionale di controllo pubblicistico riservato alla P.A. all'atto della concessione del riconoscimento, senza possibilità di considerarlo come sanzione accessoria a quella pecuniaria, per la quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 223 del 2001, che rinvia all'art. 4 della legge n. 898 del 1986).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. I G - Presidente di Sezione -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in RA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R M, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROR JASMINE SHAW;
- intimato -
avverso la sentenza n. 64/03 del Tribunale di Verona - Sezione distaccata di SOAVE, depositata il 19/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. R R;
udito l'Avvocato E C, per delega dell'avvocato L M;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (a.g.a.), assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2001 nella cancelleria del Tribunale di Verona (sezione distaccata di Soave) il sig. Romor Jasmin Shaw, titolare di un frantoio oleario riconosciuto a norma dell'art. 13, del Regolamento Ce n. 2261/84, propose opposizione avverso il decreto emesso il 10 ottobre 2001 dall'ispettorato per l'agricoltura della Regione Veneto, che gli aveva revocato l'anzidetto riconoscimento a causa della mancata tenuta della contabilità di magazzino nel periodo compreso tra l'ottobre-novembre 2000 ed il marzo 2001.
Il tribunale, con sentenza emessa il 19 novembre 2003, premessa la natura sanzionatoria del provvedimento in esame, dopo aver affermato la propria giurisdizione in forza del richiamo operato dal D.Lgs. n.223 del 2001, art. 3, alla L. n. 898 del 1986, art. 4, che a propria
volta richiama il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative affidato dalla L. n. 689 del 1981, al Giudice ordinario, accolse l'opposizione annullando il predetto decreto siccome non sufficientemente motivato in ordine all'entità della sanzione irrogata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Veneto, censurando sia la statuizione in punto di giurisdizione sia il merito della decisione adottata dal tribunale.
Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'intimato.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La regione ricorrente, col primo motivo, nel denunciare la violazione di molteplici disposizioni della normativa