Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1945

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1945
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 191/05/2019, pronunciata il 12.03.2019 dalla Commissione tributari provinciale di Ragusa all'esito del giudizio di ottemperanza introdotto da A.A. per l'esecuzione della sentenza n. 40/05/2018 della medesima Commissione, con cui l'Amministrazione finanziaria era stata condannata al pagamento in favore del contribuente della somma di Euro 12.475,97 oltre interessi.

Nel contenzioso - insorto a seguito del silenzio-rifiuto al rimborso del 90% delle imposte versate a titolo di PE ed IL per gli anni 1990, 1991 e 1992, cui il contribuente sosteneva di avere diritto ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 , in applicazione delle misure varate a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa - l'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che quanto meno in sede di ottemperanza occorreva tener conto della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 , come modificato del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies , convertito in L. 3 agosto 2017, n. 123 , laddove introduceva una disciplina limitante il rimborso delle imposte già corrisposte, nella misura del 50%.

Con la sentenza ora all'attenzione della Corte è stata invece accolta la domanda di ottemperanza, a tal fine nominando un commissario ad acta per l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

L'Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia con un motivo, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso contribuente.

All'esito della udienza pubblica del 27 settembre 2022 la causa è stata riservata e decisa.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 , come modificato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies , convertito in L. n. 123 del 2017 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , perchè il giudice dell'ottemperanza non ha tenuto conto dello ius superveniens intervenuto nella specifica materia, così omettendo di applicare la predetta disciplina e dunque la dimidiazione del credito rimborsabile o, qualora esauriti i fondi, la negazione stessa del rimborso per le istanze per le quali era "ancora pendente il giudizio per il loro riconoscimento".

Il motivo è infondato.

Con esso si chiede in concreto di esaminare se, ed in quali limiti, del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies , convertito con L. n. 123 del 2017 , abbia ricadute applicative sulla sentenza d'ottemperanza.

La norma ha modificato della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 , che pertanto attualmente, dopo aver identificato i soggetti che possono beneficiare del rimborso delle imposte versate nel triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 , e successive modificazioni, prevede che "...In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute;
a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017".

Il testo della legge, che originariamente prevedeva uno stanziamento di Euro 90.000.000,00 (ottavo periodo della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665) , è stato modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , successivo art. 29, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8 , relativamente a quantum del limite delle risorse stanziate ed utilizzabili, elevate ad Euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale, ed ascrivendolo agli "ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi".

In ordine a tale disciplina, e con orientamento interpretativo ormai consolidato, si è affermato che in mancanza di disposizioni transitorie non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta, attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (cfr. Cass., 24 aprile 2015, n. 8373 ;
14 marzo 2018, n. 6213 ;
15 marzo 2019, n. 7368 ). In un più ampio inquadramento della disciplina, in rapporto al diritto riconosciuto al contribuente nella sede giurisdizionale e in un giudizio di cognizione, può affermarsi che disposizioni che regolamentano l'erogazione di

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