Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2011, n. 573

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.

In tema di divisione ereditaria, il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 cod. civ., secondo il quale le porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ., ma anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi in caso di diseguaglianza delle quote.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2011, n. 573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 573
Data del deposito : 12 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

543 01 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUCCESSIONI LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE R. G. N. 11996/2005 573

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 243 Rep. Ud. 16/11/2010Presidente Dott. L A RI - Rel. Consigliere PU Dott. V MNE Consigliere Dott. F M Consigliere - Dott. C D C Consigliere Dott. M F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11996-2005 proposto da: C..F.RBSPQL42P201662A, ARBUSTINI PASQUALE elettivamente domiciliato in ROM, VIA COLA DI RIENZO 162, presso 10 studio dell'avvocato SCALONE D1 MONTELAURO LUCIA, che 10 erappresenta difende unitamente all'avvocato P M; ricorrente 2010 contro 1421 ARBUSTINI NELLA C.F. RBSNLL40R70T662E, elettivamente domiciliato in ROM, VIA

MONTE SANTO

2, presso 10 studio dell'avvocato R F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B N;
ARBUSTINI LIA elettivamente C.F.RBSLIA47R531662R, domiciliato in ROM, VIA

MONTE SANTO

2, presso 10 studio dell'avvocato R F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B N; controricorrentE nonchè contro SALATA IDA, ARBUSTINI MRTA; · intimati - avverso la sentenza n. 109/2005 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/02/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MZZACANE; udito l'Avv. Scalone difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati, quindi chiede l'accoglimento; udito l'Avv. Romeo Fulvio difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi ed insiste sul rigetto del ricorso, e la conferma della sentenza impugnata. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha deì ricorso, in concluso per l'inammissibilità subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26-10-1988 L Arbustini e N Arbustini co nvenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova Ilda Salata, M A e P Arbustini assumendo che Rino Arbustini, deceduto il 22-3-1988 e padre delle istanti, aveva lasciato un testamento pubblico del 23-3-1983 ritenuto lesivo delle loro quote di legittima;
chiedevano pertanto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie ex art. 554 c.c. ed assegnarsi a ciascun erede la propria quota di riserva, salvo conguaglio. Si costituivano in giudizio M A e P Arbustini rilevando l'insussistenza della denunciata lesione di legittima ed assumendo che con scrittura privata del 10-9-1985 Rino Arbustini e Ilda Salata avevano venduto a P Arbustini due appezzamenti di terreno facenti parte del fondo Valluzze;
essi chiedevano quindi respingersi la domande attrici, trasferirsi ex art. 2932 c.c. la proprietà dei predetti appezzamenti di terreno in favore di P Arbustini subordinatamente al versamento del residuo prezzo di vendita, e disporre l'assegnazione delle quote del fondo Valluzze già di proprietà del testatore congiuntamente agli esponenti. Si costituiva poi in giudizio l S chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda attrice o in subordine il suo rigetto nel merito. Con sentenza non definitiva del 19-9-2000 il Tribunale adito dichiarava che alle a ttrici era riservata dalla legge la quota di 1/6 ciascuna dell'eredità paterna, riduceva la disposizioni testamentarie lesive della legittima come accertata, respingeva la domanda di esecuzione specifica del preliminare del 10-9-1985 e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione dell'istruttoria in relazione alle operazioni divisionali. 1 Con sentenza definitiva del 4-6-2003 il Tribunale di Mantova dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra N, L, P e M A ed attribuiva a N e L Arbustini la piena proprietà di una porzione del fondo Valluzze. Proposto gravame avverso le suddette sentenze da parte di P Arbustini cui resistevano N Arbustini e L Arbustini mentre M A e l S restavano cont umaci la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23-2-2005 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la suddetta sentenza non definitiva del Tribunale di Mantova, ha rigettato l'appello proposto nei confronti della sentenza definitiva ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza P Arbustini ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi cui N Arbustini e L Arbustini hanno resistito con separati controricorsi;
L Arbustini ha successivamente depositato una memoria;
le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.C., assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto essersi formato il giudicato in ordine al primo motivo di appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Mantova. P Arbustini sostiene che con il suddetto motivo l'esponente aveva lamentato che il Tribunale avesse proceduto, sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, allo scioglimento non già della comunione ereditaria, ma al contrario di una divisione ordinaria di beni immobili non caduti in successione travalicando gli effetti della sentenza non definitiva; infatti, mentre quest'ultima, affermando in motivazione che "la domanda del fondo è 2 ammissibile", intendeva chiaramente fare riferimento alla divisione della quota indivisa del fondo caduta in successione, la sentenza definitiva aveva erroneamente ritenuto che la sentenza non definitiva avesse dichiarato l'ammissibilità della domanda di divisione dell'intero fondo, giungendo così a fondare il giudizio di comoda divisibilità non relativamente alla effettiva porzione immobiliare caduta in successione (ovvero la quota indivisa di 4/10), bensì alll'intero fondo Valluzze, comprensivo anche della quota di 6/10 oggetto di comunione ordinaria tra Marta e P Arbustini. La censura è inammissibile. Premesso che la Corte territoriale ha affermato che il primo motivo di appello riguardava l'assunto secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto attribuire alle appellate la piena proprietà di due porzioni del fondo Valluzze in assenza di valida domanda, si osserva che con il motivo in esame si prospetta invece una questione, che implica un accertamento di fatto, non trattata dalla sentenza impugnata;
pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere - in realtà non assolto - non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex_actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 724- 726 e 727 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver avallato la legittimità di un progetto divisionale che aveva previsto l'attribuzione alle coeredi N e L Arbustini soltanto di porzioni di terreno agricolo, e l'attribuzione agli altri coeredi P Arbustini, assegnatario di una quota pari a quella vantata dalle attrici, e M A, assegnataria di una quota pari a 3/6 dell'asse ereditario, di tutti i fabbricati, in gran parte obsoleti; 3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi