Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/03/2019, n. 12307

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/03/2019, n. 12307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12307
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACCIGALUPPI TATIANA nato a CHIETI il 27/09/1983 BACCIGALUPPI PAMELA nato a CHIETI il 04/04/1987 PONGETTI FRANCESCA nato a L'AQUILA il 09/08/1979 avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
Fatto e diritto Con sentenza del 09/05/2016 la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, con cui B,T, B, . P F erano state condannate a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 4, cod. pen., in Città Sant'Angelo, il 20/12/2008, ritenuto il tentativo ed esclusa l'aggravante della destrezza, rideterminava la pena nei confronti delle imputate. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., oltre che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
si deduce, infine, la prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'aggravante della violenza sulle cose emergesse dalla rottura delle placche antitaccheggio su alcuni articoli, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non emergendo alcun elemento positivo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Come noto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, se giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, come nel caso in esame è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Quanto alla prescrizione, la stessa risulterebbe maturata in data 20/06/2016, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, D L, Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
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