Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02408

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02408
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3571-2022 proposto da: CAMERA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ULPIANO

29, presso lo studio dell'avvocato N P, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLINTERNO, U.T.G. - PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8444/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere M R;R.G.N. 3571/22 Camera di consiglio del 13.12.2022 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R M, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di chiarare il ricorso inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. La società "Camera Costruzioni s.r.l." a gennaio del 2019 chiese al Prefetto di Reggio Calabria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e servizi della pubblica amministrazione, di cui al d.P.C.M. 18 aprile 2013. Il Prefetto di Reggio Calabria con provvedimento del 17 marzo 2020 negò la richiesta iscrizione e, contestualmente, adottò nei confronti della società richiedente una "informazione antimafia", ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/11. Ciò sul presupposto che i due soci R C e D C erano stati assoggettati a procedimento penale per associazione a delinquere;
erano stati poi assolti per prescrizione;
i beni sociali erano stati assoggettati a sequestro preventivo, poi revocato.

2. Nel 2020 la Camera Costruzioni impugnò il suddetto provvedimento dinanzi al Tar della Calabria. A fondamento dell'impugnazione dedussero che: -) l'informativa antimafia del 2020 era la mera "riedizione" di una informativa emessa otto anni prima nei confronti della società "Camera Costruzioni di R e D C s.n.c.", mai notificata agli interessati;
-) l'informativa antimafia del 2020 non conteneva fatti nuovi;
-) il presupposto sul quale era stata emessa l'informativa antimafia del 2012, e cioè il rinvio a giudizio dei due soci, era venuto meno con l'assoluzione degli stessi;
-) non esistevano altre circostanze di fatto idonee a giustificare il sospetto di una collusione fra gli odierni ricorrenti e associazioni di tipo mafioso.

3. Con sentenza 15 febbraio 2021 n. 138 il Tar della Calabria accolse il ricorso ed annullò il provvedimento impugnato. R.G.N. 3571/22 Camera di consiglio del 13.12.2022 Il giudice di primo grado ritenne - in sintesi - malamente motivato il provvedimento amministrativo, in quanto basato su fatti e atti risalenti a molti anni prima. La sentenza venne appellata dal Ministero dell'Interno.
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