Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/11/2021, n. 32126
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13046-2015 proposto da: UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato M 2 C, rappresentata e difesa dall'avvocato 4860 CARLO CALVIERI;- ricorrente -contro CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M;- controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. M T;R.G.N.13046/2015 (23) Rilevato che -Umbria Acqua SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria n.13/04/15, pronunciata nei confronti del Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell'attuale ricorrente per cassazione ;-che nelle more della fissazione del ricorso Umbria Acqua SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicché Umbria Acqua SpA ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse al giudizio;-che il Consorzio della bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia;