Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26493

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26493
Data del deposito : 20 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17544-2019 proposto da: SOCIETA' ITALIANA TABACCHI - S.I.T. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR

17, presso lo studio dell'avvocato E F, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

nonchè

contro

ICQRF - DIPARTIMENTO ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 159/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/01/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere R M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria della giurisdizione ordinaria;
uditi gli avvocati E F ed E M per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 gennaio 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 22 legge n.689 del 1981, la domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, così qualificata la pretesa azionata dalla Società Italiana Tabacchi s.p.a. (di seguito SIT).

2. Dalle premesse in fatto illustrate nella sentenza impugnata si evince che l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche Ric. 2019 n. 17544 sez. SU - ud. 15-09-2020 -2- Agricole Alimentari e Forestali emetteva nei confronti della SIT ordinanza- ingiunzione, a titolo di sanzione amministrativa, per concorso nell'indebita percezione di premi comunitari da parte della cooperativa La Terra, ordinanza confermata, con il rigetto della relativa opposizione, con sentenza della Cassazione n.4845 del 2008;
a partire dal 2010 è avvenuto il pagamento della somma di euro 725,123,54 nell'ambito della procedura di concordato preventivo per cessione di beni della società;
con sentenza penale, n. 261 del 2010, il Tribunale di Noia assolveva i legali rappresentanti della cooperativa La Terra per insussistenza del fatto contestato;
nel gennaio 2013, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura archiviava il procedimento di recupero delle somme che erano state ritenute indebitamente percepite dalla cooperativa;
il 20 novembre 2012, la SIT chiedeva al Ministero la revoca o l'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza-ingiunzione e la riconsiderazione degli elementi, in fatto e diritto, alla base della sanzione, assumendo non potersi ravvisare concorso nell'illecito penale dichiarato insussistente in sede penale;
il Ministero, con provvedimento del 12 marzo 2015, premessa la doppia illiceità (penale e amministrativa) e la punibilità dell'indebita percezione di aiuti comunitari sanzionata con il cumulo materiale tra sanzioni di diversa specie, rimarcava, in linea generale, la possibilità di un diverso esito del procedimento sanzionatorio amministrativo, rispetto alla decisione adottata in sede penale, in considerazione del coinvolgimento, nei procedimenti, di soggetti diversi seppur corresponsabili nella stessa condotta illecita;
detto atto amministrativo è stato impugnato dalla SIT per l'annullamento e la declaratoria del diritto alla restituzione, con richiesta di rivalutare la posizione dell'istante alla luce dell'accertamento giurisdizionale concernente un profilo determinante nella vicenda.
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