Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 26934

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 26934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26934
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 4203-2016 proposto da: CREDIFARMA SPA in persona del legale rappresentante vvu p.t., M D e M M in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NAZIONALE N

69, presso lu Ludio associato AMED, MARZANO & SEDICA PLLC, rappresentati e difesi dall'avvocato D M giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO in persona del Commissario Straordinario e Legale rappresentante ANTONIO POSTIGLIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRIA

208, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentata e difesa dagli avvocati G S, W M R, E T, V C giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, TERME FORLENZA SNC;

- intimati -

avverso la sentenza n. 574/2015 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 09/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. M R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per i motivi 2 e 4;
udito l'Avvocato DOMENICO DE MARTINO per delega;R.G.N. 4203/16 Udienza del 3 ottobre 2018

FATTI DI CAUSA

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2010 D M e M M, creditori della ASL di Salerno dell'importo di euro 5.058,98, in fOrza di decreto ingiuntivo, pignorarono presso la società bancaria Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, "la MPS"), tesoriere della debitrice, un credito di quest'ultima verso la suddetta MPS, citando il terzo pignorato ex art. 543 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Siena. Nella procedura intervennero altri creditori: la società Credifarma s.p.a. e la società Terme Forlenza s.n.c., i quali vantavano crediti nei confronti della medesima ASL per oltre 20 milioni di euro. Per effetto dell'intervento, il pignoramento venne esteso ai sensi dell'art. 499, comma quarto, c.p.c. Il terzo pignorato MPS, che come detto svolgeva le funzioni di tesoriere della ASL, comunicò per lettera ai creditori l'impignorabilità delle somme presso di lui depositate da quest'ultima, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della I. 13.12.2010 n. 220. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza 14.3.2011 dichiarò di conseguenza "improcedibile ed improseguibile" la procedura esecutiva.

3. Avverso la suddetta ordinanza proposero opposizione ex art.617 c.p.c. tutti i creditori (originari ed intervenuti). Con sentenza 9.7.2015 n. 574 il Tribunale di Siena rigettò l'opposizione. A fondamento della propria decisione il Tribunale articolò il seguente ragionamento: -) il giudice dell'esecuzione ha dichiarato improcedibile l'esecuzione sulla base del disposto dell'art. 1, comma 51, I. 220/10;R.G.N. 4203/16 Udienza del 3 ottobre 2018 -) tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima;
-) tuttavia nella stessa sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 I. 220/10 si afferma che il blocco ope legis delle azioni esecutive nei confronti delle ASL può essere costituzionalmente legittimo, quando "canalizzi in una unica procedura concorsuale le singoli azioni, con meccanismi di tutela dei creditori";
-) conforme a tali principi doveva ritenersi l'art. 11, comma 2, del d.l. 31.5.2010 n. 78, il quale aveva disposto il blocco fino al 31.12.2010 delle esecuzioni forzate in danno di Aziende Sanitarie Locali. Sulla base di questa diversa motivazione, il giudice dell'opposizione confermò pertanto l'ordinanza oggetto di opposizione.

4. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione, con un ricorso unitario, da D M, M M e dalla Credifarma s.p.a., con ricorso fondato su quattro motivi. Il ricorso è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);
le ricevute di accettazione e consegna sono state munite delle prescritte attestazioni di conformità - delle quali erano originariamente prive - nel termine di cui all'art. 372 c.p.c., così come consentito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24.9.2018). Ha resistito la sola ASL di Salerno, con controricorso che non risulta ritualmente notificato a MPS ed alla Terme Forlenza s.n.c. (non è stato, infatti, depositato l'avviso di ricevimento del piego da parte dei suddetti destinatari, cui il controricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.R.G.N. 4203/16 Udienza del 3 ottobre 2018 1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 136 della Costituzione. Sostengono che la norma in base alla quale il giudice dell'opposizione rigettò quest'ultima (ovvero l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31.5.2010 n. 78) doveva ritenersi implicitamente abrogato per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 220 del 2010, che dell'altra norma costituiva "una continuazione". In caso contrario, ovvero a ritenere che l'articolo 11 del d.l. 78/10 fosse sopravvissuto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 220/10, il Tribunale avrebbe dovuto sollevare incidente di legittimità costituzionale della suddetta norma, dal momento che essa appariva ispirata alla medesima ratio dell'altra, già dichiarata costituzionalmente illegittima.
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