Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2019, n. 21290

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2019, n. 21290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21290
Data del deposito : 9 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 11957-2014 proposto da: I C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BRESCIA

29, presso lo studio dell'avvocato F Z, rappresentato e difeso dall'avvocato F C;

- ricorrente -

2019

contro

POSTE

1408

ITALIANE SPA

97103880585, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che lo rappresenta e difende;
- controricorrentí,— avverso la sentenza n. 1775/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/05/2013;
r.g.n. 2481/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità, in subordine 1===t1=13:=1:2:2:ttl rigetto incidentale;
udito l'Avvocato F C;
• vi • i • •wq, n i udito l'Avvocato M M per delega verbale Avvocato R P. n. r.g. 119'//2O14

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza resa pubblica il 6/5/2013 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto la domanda proposta da C I nei confronti di Poste Italiane s.p.a., volta a conseguire l'accertamento della illegittima apposizione del termine al contratto stipulato fra le parti in relazione al periodo7/2-31/5/2001, la conversione in contratto a tempo indeterminato e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal dì della messa in mora. Il giudice del gravame a fondamento del decisum, escluso che si potesse configurare nella specie una ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto, rilevava in sintesi che il contratto intercorso fra le parti si collocava nell'ambito del sistema di legge che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva, e si era espresso nella previsione di cui all'Accordo in data 18/1/2001, applicabile alla fattispecie ratione temporis. Avverso questa decisione C I ha interposto ricorso per cassazione sostenuto da unico motivo. La s.p.a. Poste Italiane ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Questa Corte, sesta sezione civile, in esito a riconvocazione, vista l'istanza di rinvio pregiudiziale alla U.E. proposto dal ricorrente in sede di memoria illustrativa, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, cui è seguito il deposito di ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, dell'art. 1 lett. b) della legge n. 230 del 1962 nonché dell'art.8 c.c.n.l. 1994 e dell'art.25 c.c.n.l. 2001.. Premesso che l'assunzione a termine era stata giustificata da esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione di cui all'art.25 c.c.n.l. 2001, prevista dalle parti collettive nell'esercizio della facoltà derogatoria di cui all'art.23 1.56 del 1987, deduce l'illegittimità di tale causale per non avere il contratto individuale specificato come la sussistenza di tali esigenze straordinarie e contingenti si riverberasse sulla unità di destinazione del lavoratore e sulle mansioni di adibizione. Lamenta inoltre che la società aveva violato il prescritto rapporto percentuale fra lavoratori a termine e lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

2. La società Poste Italiane con il ricorso incidentale prospetta violazione dell'artt.1372, c. 1-2, c.c., nonché nullità del procedimento ex art. 360 comma primo nn. 3 e 4. Deduce che il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso n. r.g. 1 4/2014 tra cessazione del rapporto ed offerta della prestazione (circa quattro anni) indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice avrebbe affermato che l'inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto.

3. Il ricorso principale è infondato. Con riferimento ai contratti conclusi ai sensi dell'art.25 del c.c.n.l. del 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n.338 del 2001) più volte questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26/9/2007 n.20162, Cass. 1/10/2007 n.20608 ed, in motivazione, Cass. 10/8/2015 n.16677) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata. Si è osservato, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n.56, art.23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L.18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonché dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all'individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2/3/2006 n.4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art.23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un'efficace salvaguardia dei loro diritti. Peraltro, nel quadro delineato, è stato precisato che non era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva ma solo il riscontro che le assunzioni in 4A ‘(;
-1"- - n. r.g. 1 4/2014 questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva. (v. fra le altre Cass. 14/3/2008 n. 6988). In base a tale orientamento, cui si intende dare continuità, la censura attinente alla genericità della causale contrattuale, deve essere respinta.
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