Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2006, n. 9164
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In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, ove sia identificabile una suddivisione in "aree" delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle pubbliche amministrazioni, perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in "fasce", e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "interni") per l'attribuzione a dipendenti di Amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti il passaggio da un'area ad un'altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63 del citato decreto legislativo. Fuori da questa ipotesi - ossia là dove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all'ambito della stessa "area" ovvero verso una qualifica superiore "tout court", per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell'"area" per accorpare qualifiche ritenute omogenee - non opera detta fattispecie eccettuata del quarto comma dell'art. 63 e conseguentemente si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIO AO - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE RI, BE RI SA, AC PA, NO RI IA, HI IA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati VUOSO LUCIO, COLAIOCCO ARNAL, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PA RI, IN LE, GH RI, OI ZO NT, BI GI, NE AC, RO OL, CA AL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7568/04 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA, depositata il 02/08/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/06 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato Lucio VUOSO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LE RI, NN IA IA, CC AO, UN IA AZ e CH NA, ex dipendenti di enti pubblici appartenenti all'area del parastato transitati all'INAIL con mantenimento dell'anzianità maturata ai sensi della L. 20 marzo 1970, n. 75, a seguito della privatizzazione degli enti di
appartenenza, ed in servizio presso la Direzione centrale dell'Istituto o presso altre sedi dell'Istituto in Roma, appartenenti tutti alla posizione ornamentale C3, presentavano domanda di partecipazione alla selezione interna per titoli a n. 198 posti per il passaggio alla posizione C4 indetta con determinazione 18 novembre 1999 dell'Istituto senza collocarsi utilmente nella relativa graduatoria approvata con determinazione del Direttore centrale per le risorse umane del 15 maggio 2000. Successivamente, a seguito di uno scorrimento della graduatoria operato dall'amministrazione, gli originari 198 posti a concorso erano aumentati a 212;
alla relativa selezione per titoli, tra cui l'anzianità di servizio, presentavano domanda di partecipazione anche alcuni dipendenti dell'INAIL provenienti da Enti di gestione con personalità di diritto pubblico, tra cui l'EFIM, ai quali l'Istituto aveva riconosciuto, all'atto della immissione in ruolo, anzianità a fini giuridici ed economici dalla data di nuova assunzione;
a questi ultimi era stata invece riconosciuta, nella valutazione dei titoli per il concorso suddetto, anche l'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza, come utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. I sopra nominati dipendenti - superati in graduatoria da alcuni degli ex dipendenti dell'EFIM transitati all'INAIL, ritenendosi danneggiati dalla valutazione operata dalla commissione esaminatrice, la quale aveva considerato, quale data di assunzione di costoro presso l'INAIL, quella della loro assunzione presso l'EFIM, originario datore di lavoro - adivano il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro sulla scorta dell'iniziale giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale anche le controversie in materia di procedure concorsuali interne ricadevano sotto la giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo l'annullamento della graduatoria della suddetta procedura selettiva.
L'INAIL, costituendosi in giudizio, contestava la giurisdizione del giudice ordinario adito.
2. Con sentenza resa all'udienza del 21 aprile 2004 il tribunale di Roma, richiamando il sopravvenuto indirizzo di cui alla sentenza di queste Sezioni Unite n. 15403 del 2003, declinava la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
3. I predetti ricorrenti adivano allora il T.A.R. del Lazio facendo valere, per ciò che rileva nella presente sede, tale sopravvenuto indirizzo della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte che, con la citata sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003, aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle controversie concernenti l'attribuzione al dipendente pubblico di una qualifica superiore.
Tuttavia anche l'adito T.A.R. con sentenza n. 7568 del 24 agosto 2004 declinava la propria giurisdizione richiamando le più recenti pronunce di queste Sezioni Unite n. 3948 del 26 febbraio 2004 e n. 10183 del 26 maggio 2004.
4. In seguito a tale pronuncia, i ricorrenti hanno proposto ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, depositato il 20 ottobre 2004, per la decisione dell'indicato conflitto negativo di giurisdizione. L'INAIL resiste con controricorso chiedendo l'attribuzione al giudice amministrativo della cognizione della controversia in questione. I controinteressati, ai quali il ricorso è stato notificato, non hanno svolto difesa alcuna.
I ricorrenti e l'INAIL hanno depositato memoria.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, i ricorrenti, dipendenti dell'INAIL, denunciano il conflitto negativo di giurisdizione tra il tribunale di Roma ed il T.A.R. del Lazio che, entrambi, hanno declinato la giurisdizione rispettivamente con sentenza del 21 aprile 2004 e del 24 agosto 2004 relativamente ad una controversia, da essi promossa, avente ad oggetto un concorso interno per la progressione di qualifica per dipendenti dell'Istituto. I ricorrenti hanno inizialmente ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario ed hanno quindi adito il tribunale di Roma, che invece, accogliendo l'eccezione del resistente INAIL, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. I ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo;
ma il T.A.R. Lazio, all'opposto, ha ritenuto non sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.
Di qui il denunciato conflitto negativo di giurisdizione. All'originaria tesi dei ricorrenti, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, si contrappone quella dell'INAIL, ribadita anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., secondo cui la giurisdizione spetterebbe invece al giudice amministrativo. Entrambe le pronunce, seppur in contrasto tra loro, si richiamano - come riferito in narrativa - alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte a partire da Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2003, n. 15403, infra cit.. 2. Il ricorso è ammissibile.
Va preliminarmente rilevato, quanto all'ammissibilità del ricorso, che nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, affermando ciascuno la giurisdizione dell'altro, si configura non già un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c.) ma un conflitto reale, negativo, di giurisdizione, che, ai sensi