Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 10/08/2019, n. 21307

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 10/08/2019, n. 21307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21307
Data del deposito : 10 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23134-2017 proposto da: FINTECH SRL in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante A M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

71, presso lo studio dell'avvocato W F, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO LEONARDI, DANIELE PROVINCIALI;

- ricorrente -

2019 contro 854 AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa M C M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GANDOLFI

6, presso lo studio dell'avvocato I C, rappresentata e difesa dagli avvocati C S A, GIANFRANCO D'ANGELO;

- controricorrente -

nonchè

contro

CIAMPINI DARIO , GLOBALCOM SRL (GIA' GLOBALCOM SPA);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1004/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2019 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M P per delega;
udito l'Avvocato GIANFRANCO D'ANGELO;PREMESSO CHE -La società Globalcom S.p.A. convenne in giudizio con citazione del 2014 davanti al Tribunale di Macerata la Lenzi Broker di Assicurazioni srl per sentirla condannare al risarcimento del danno nella misura di C 530.000 oltre interessi sul presupposto che la Lenzi, incaricata di individuare un soggetto che potesse svolgere funzioni di fideiussore di Time S.p.A. in relazione ad un contratto di fornitura di materiale telefonico che essa Globalcom doveva svolgere nei confronti della stessa Time, non avesse adempiuto all'incarico di consulenza. -Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 2010, accolse la domanda condannando la Lenzi al pagamento della somma di C 510.714,30, oltre interessi e spese;
.Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers incorporante la Lenzi, presentò appello chiedendo di accertare che tra le parti non fosse incorso alcun rapporto contrattuale di consulenza, essendosi la Lenzi limitata a segnalare a titolo gratuito il nominativo per la stipula della fidejussione e chiedendo di riformare la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di garanzia nei confronti di un terzo chiamato Ciampini;
-La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 19/8/2016, per quel che è qui di interesse, ha accolto l'appello, ritenendo che la documentazione presente agli atti, circa il contenuto effettivo del rapporto intercorso tra Globalcom e Lenzi, era inesistente e che le prove testimoniali erano poco significative. Avverso la sentenza Fintech s.r.l. (già Globalcom) propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste Aon con controricorso, illustrato da memoria;
-il Collegio ai fini della decisione ritiene necessaria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio;
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