Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2022, n. 12444

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2022, n. 12444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12444
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30545-2020 proposto da: FALLIMENTO FUTURA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI

39, presso lo studio dell'avvocato A L, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SIGEST UNIPERSONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati V V, M V e M P C;
GIAMBRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato L B;
- con troricorrenti - nonchè

contro

C D P;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2011/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/03/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI.

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento della Futura Immobiliare s.r.I., in persona del curatore pro tempore, impugna, articolando due motivi, la sentenza n.2011/2020, depositata il 23 marzo 2020, con cui il Consiglio di Stato (Sezione seconda), rigettandone l'appello e in accoglimento dell'appello proposto dalla Sigest s.r.l. e dal Comune di Ponsacco avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.207/201, aveva: -ritenuto tardivo il ricorso straordinario proposto dalla Futura Immobiliare s.r.l. contro la DIA presentata dalla Sigest s.r.l. e il silenzio assenso formatosi sulla stessa;
-ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui era stata impugnata, sempre dalla Futura Immobiliare s.r.I., la nota del Sindaco del Comune di Ponsacco del 28 aprile 2008;
-dichiarato, conseguentemente, irricevibile il ricorso proposto in primo grado, con conferma del rigetto della domanda risarcitoria proposta, sempre, dalla Futura Immobiliare s.r.I.. Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- Sigest s.r.l. unipersonale resiste con controricorso. Giuseppe Giambra, ex socio di maggioranza ed amministratore della Futura Immobiliare s.r.I., intervenuto nel giudizio amministrativo, ha depositato controricorso, sostanzialmente adesivo alle ragioni svolte dal ricorrente, chiedendo, altresì, a questa Corte, in via subordinata, di rinviare il giudizio al Consiglio di Stato limitatamente alla quantificazione dei danni subiti dalla Futura Immobiliare e da se stesso. Il Comune di Ponsacco non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380-bis 1 cod.proc.civ. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente Sigest s.r.l. unipersonale ha depositato memoria.

Fatti di causa

1.Con il primo motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art.362 c.p.c.-Eccesso di potere giurisdizionale in riscontro ad elementi sintomatici di radicale stravolgimento delle regole di diritto processuale, in relazione alla violazione degli artt.305 c.p.c., 80 c.p.a. e 43, comma 3, legge fallimentare- il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Consiglio di Stato aveva ritenuta infondata l'eccezione, proposta dalla difesa della curatela fallimentare, di avvenuta estinzione del giudizio per tardività della riassunzione operata dalla Siget s.r.I e dal Comune di Ponsacco e, in particolare, per avere affermato che, nel caso di specie, fosse rilevante la conoscenza dell'evento interruttivo acquisita nei giudizi alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, il 25 giugno 2019, sicchè a tale deposito in giudizio era seguita l'ordinanza di interruzione (dalla quale era decorso Ric. 2020 n. 30545 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- il termine per riassumere il giudizio nel termine di novanta giorni dalla comunicazione). Secondo la prospettazione difensiva le suddette motivazioni sarebbero foriere di un radicale stravolgimento delle regole di diritto processuale e, quindi, sintomo di un eccesso di potere giurisdizionale, in quanto sia il Comune di Ponsacco che il suo difensore nonché la Sigest s.r.l. avevano avuto piena conoscenza legale del fallimento, in data anteriore a quella del deposito della sentenza dichiarativa agli atti dei giudizi amministrativi, e, secondo le nuove norme (art 43 legge fallimentare e 305 cod.proc.civ.), l'interruzione si determina automaticamente e il termine per la riassunzione inizia a decorrere dalla conoscenza legale dell'evento.
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