Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2006, n. 13166
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L'art. 119, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, assoggettato ad interpretazione autentica per effetto dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, stabilisce che i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni con riconoscimento del diritto, in loro favore, al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle suddette operazioni, senza che risulti posto alcun riferimento al parametro orario. Pertanto, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che sia la domenica che le altre giornate non lavorative (quale il sabato, nel caso di c.d. settimana corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo del periodo feriale) non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali, con la conseguenza che, ove le anzidette operazioni cadano, in tutto od in parte, nelle indicare giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative (da computare in relazione ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo di espletamento di dette operazioni, e non già ad un criterio di riferimento orario), ovvero alla corresponsione, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- ricorrente -
contro
AR PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUIRINO MAIORANA 9, presso lo studio FAZZARI, rappresentato e difeso dall'avvocato NOTARIANNI AURORA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 143/04 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 18/03/04 - R.G.N. 1142/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/06 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato NOTARIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18 marzo 2004 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia in data 2 dicembre 2002 del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda proposta da RI PE, dipendente del Ministero della Giustizia, diretta ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dall'Amministrazione per il mancato recupero di nove ore lavorative (per L. 137.808), e la liquidazione di tre ore di lavoro straordinario effettuato il 6 ottobre 1999.
Nell'accogliere l'impugnazione del RI, ha riconosciuto il diritto di costui, già impegnato come presidente di seggio in precedenti consultazioni elettorali, ad usufruire del riposo compensativo in una giornata