Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2015, n. 656

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Massime1

Il ricalcolo del trattamento pensionistico (nella specie, di invalidità) per il personale di volo dipendente da imprese di navigazione aerea, ai sensi dell'art. 1 quater, comma 1, del d.l. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291, dev'essere effettuato, anche per gli anni successivi al primo, prendendo a riferimento il limite massimo di retribuzione pensionabile determinato ai sensi dell'art. 24, settimo comma, legge 13 luglio 1965, n. 859 (come modificato dall'art. 8, legge 31 ottobre 1988, n. 480), dovendo l'inciso "corrispondente limite dell'anno precedente" interpretarsi nel senso che detto limite deve individuarsi non già in quello risultante dal conteggio reso ai sensi del sesto comma, bensì in quello in concreto determinato dalla già avvenuta applicazione del settimo comma, in quanto scopo della norma è quello di salvaguardare il limite massimo di retribuzione pensionabile raggiunto, anche nell'ipotesi di diminuzione della media delle retribuzioni di riferimento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2015, n. 656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 656
Data del deposito : 16 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14401-2011 proposto da:
S MSSIMO C.F. SMBMSM50P18L466H, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato B P, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati C L, A R, G G, S P, ANELLA PATTERI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 5785/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2010 R.G.N. 2499/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. G B;

udito l'Avvocato BOER PAOLO;

udito l'Avvocato PATTERI ANELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S Massimo, già iscritto al fondo volo costituito presso l'Inps, convenne in giudizio l'Istituto, chiedendo il ricalcolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, della propria pensione di invalidità specifica, il Giudice adito accolse la domanda, specificando che il ricalcolo del trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere effettuato, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in base ai criteri di cui alla L. n. 991 del 2004, art. 1 quater, comma 1, con la decorrenza originaria, sulla base del massimale originariamente fissato, secondo il disposto della L. n. 859 del 1965, art. 24, comma 7, come novellato dalla L. n. 480 del 1988, art. 8 facendo comunque salvo il più elevato livello di pensione virtualmente raggiunto fra il 1 gennaio 1998 e la data di decorrenza della pensione.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21.6-27.9.2010, accogliendo il gravame dell'Inps, rigettò la domanda, assumendo che il limite massimo di retribuzione pensionabile che, a mente della L. n. 859 del 1965, art. 24, comma 7, (quale novellato dalla L. n. 480 del 1988, art. 8) andava fatto corrispondere a quello dell'anno
precedente, se inferiore a quest'ultimo, non operava per gli anni successivi, in relazione ai quali il raffronto andava invece fatto con il limite effettivo, e non corretto, corrispondente all'anno precedente, rilevando che solo in forza di tale interpretazione avrebbe

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