Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2023, n. 15121

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2023, n. 15121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15121
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da JA AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Giudicato con il rito abbreviato e in assenza, LU JA è stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena ai-tenuta di giustizia perchè ritenuto colpevole di più fatti di resistenza a pubblico ufficiale avvinti dalla continuazione, commessi il 10 gennaio 2014. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la decisione gravata. In particolare, rispondendo ai motivi aggiunti prospettati dalla difesa, la Corte del merito ha ritenuto infondata l'eccepita violazione degli artt. 420 bis e quater cod. proc. pen. ritenendo di contro corretta la dichiarazione di assenza resa dal Tribunale malgrado il decreto di citazione in giudizio fosse stato notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio nel domicilio eletto in occasione del verbale di identificazione redatto nella immediatezza del fatto contestato. Ad avviso della Corte del merito, l'elezione di domicilio fatta dall'imputato non poteva ritenersi priva di efficacia perché il mancato collegamento con il difensore sarebbe dipeso dalla scelta dell'imputato di sottrarsi volontariamente alla conoscenza del procedimento. Conclusione questa assunta valorizzando il vissuto dell'imputato (presente sul territorio italiano ininterrottamente dal 1995), connotato dalla esecuzione di diverse condotte illecite sanzionate da altrettante condanne scontate nel corso del tempo, circostanze che certamente lo rendevano edotto degli effetti derivanti dalla elezione di domicilio, ancor più considerando che nell'anno precedente al fatto a giudizio e nel semestre successivo si era reso protagonista di altri fatti di resistenza per i quali aveva riportato altre condanne, l'ultima delle quali a pena patteggiata, a conferma di una sua presenza in Italia anche in epoca successiva alla esecuzione della condotta oggetto della regiudicanda.

3. Propone ricorso la difesa dell'imputato e ribadisce il vizio in rito prospettato in occasione del gravame di merito, evidenziando che la sentenza impugnata, pur facendo

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