Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2020, n. 04848
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4159/2012 R.G. proposto da EL.DA. S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti S Z e L D F, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. V Ce - Studio Legale Zunarelli e Associati - in Roma, via della Scrofa, n. 64;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;- controricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - Centro Operativo di Pescara, in persona del direttore - intimata - avverso la sentenza n. 605/10/11 della Commissione Tributaria regionale dell'Abruzzo depositata il 23 giugno 2011 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2019 dal Consigliere Pasqualina A P C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore della parte ricorrente, avv. N P, per delega dell'avv. S Z;udito il difensore della parte controricorrente, avv. M L C F DI CUSA La società EI.Da. s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Pescara il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva negato, in conseguenza dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il nulla osta alla fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006, pari al 10 per cento delle spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo volta alla cd. innovazione del prodotto. A sostegno del ricorso deduceva la illegittimità costituzionale dell'art. 29 del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, che, modificando la normativa precedente, aveva previsto, per gli anni 2008-2011, uno stanziamento fisso nel bilancio dello Stato entro il quale quei crediti di imposta avrebbero trovato copertura ed aveva stabilito che le somme stanziate sarebbero state attribuite agli aventi diritto, per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, secondo un criterio meramente temporale, nel senso che sarebbero stati privilegiati coloro che, per primi, avessero inoltrato per via telematica un formulario di prenotazione contenente l'importo delle spese agevolabili da sostenere;eccepiva altresì la violazione di norme dello Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000) e chiedeva dichiararsi la illegittimità del provvedimento di diniego. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Centro Operativo di Pescara (COP) - chiedeva il rigetto del ricorso, contestando i rilievi mossi dalla parte ricorrente. La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione Tributaria regionale che lo accoglieva, evidenziando che il d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, perseguendo l'obiettivo di «fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale», aveva la finalità di rendere prevedibili le entrate e le uscite del bilancio dello Stato e, per tale ragione, aveva esteso a quei crediti il sistema di monitoraggio ed il principio di fruizione entro limiti quantitativi prefissati, come previsto, in generale, per tutti gli altri crediti di imposta. La società contribuente ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a sei motivi di ricorso. La Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 2, 3 del d.l. 29 novembre 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Occorre, al riguardo, osservare che, in relazione all'asserito contrasto della suddetta normativa con gli artt. 41, 97 e 117 Cost., si è già espressa questa Corte con l'ordinanza interlocutoria Cass. sez. 6-5, 23 febbraio 2015, n. 3576, ritenendo, in relazione a detti parametri, la questione, posta in termini analoghi a quelli qui riproposti, manifestamente infondata, con motivazione che questo Collegio condivide ed alla quale si richiama espressamente. 1.3. Con la medesima ordinanza questa Corte ebbe poi a sollevare, con riferimento all'art. 3 della Cost., questione di legittimità costituzionale in relazione a duplice profilo: riguardo al primo, in via principale, dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 2/2009, nella parte in cui non fa salvi i diritti e le aspettative sorti - ai sensi della I. n. 296 del 2006, art. 1, commi 280 e ss. - in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008;quanto al secondo, dedotto in via subordinata, del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 3, primo periodo e prima parte del d.l. n. 185 del 2008, del medesimo art. 29, lett. a), nella parte in cui, anche per i crediti di imposta relativi a costi sostenuti per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, è prevista una procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione telematica delle domande dei contribuenti. 1.4. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 giugno 2017, n. 149, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, lett. a) e 3 del d.l. n. 185 del 2008 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, sollevate da questa Corte. 1.5. Dopo avere ricostruito il quadro normativo che regola i crediti di imposta richiesti in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, la Corte Costituzionale, dando atto che, secondo il rimettente, la disposizione censurata avrebbe di fatto «abolito» il diritto di credito già maturato in relazione ai costi già sostenuti, nonché l'aspettativa del credito maturato in relazione ai costi da sostenere, ha rilevato che il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 della Costituzione, non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici « anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica [....]. L'intervento retroattivo del legislatore, dunque, può incidere sull'affidamento dei cittadini a condizione che: 1) trovi giustificazione in , e dunque abbia una , quale un interesse pubblico sopravvenuto o una 2) sia comunque rispettoso del principio di ragionevolezza.... inteso, anche, come proporzionalità».
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