Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2022, n. 41606

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2022, n. 41606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41606
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/06/1983 avverso l'ordinanza del 11/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.5.2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano, pronunciandosi sul ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a seguito di annullamento dell'ordinanza del 9 dicembre 2019 da parte della Corte di cassazione, ha dichiarato il non luogo a provvedere.

2. Avverso detta ordinanza G F, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nonché agli artt. 702 bis cod.proc.civ. e 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, 45 bis e 146 bis disp.att. cod.proc.pen. nonché all'art. 127 cod.proc.pen.- violazione del diritto di difesa e conseguente nullità. Assume che secondo l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 le parti possono stare in udienza personalmente e ciò significa che di fronte ad una parte detenuta deve essere disposta la traduzione, qualora possibile o, nel caso di detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis 0.P., deve essere disposta l'attivazione del collegamento audio video con l'istituto di detenzione. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell'art. 702 bis cod.proc.civ. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011- Erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 309 e 181 cod.proc.civ. Assume che il procedimento in questione è disciplinato dalle regole del processo civile, prevede la presenza delle parti e non invece la difesa tecnica. Nella specie in applicazione dell'art. 181 cod. proc. civ., in assenza delle parti, il Tribunale avrebbe dovuto rinviare ad altra udienza e solo in quella, se le parti non fossero comparse, disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell'art. 702 cod.proc.civ.- omessa motivazione alla base del provvedimento di non luogo a provvedere. Rileva che il provvedimento impugnato non è fornito di alcuna motivazione e, pertanto, risulta emesso in violazione dei principi dell'ordinamento non essendo peraltro previsto nel rito civile un provvedimento di non luogo a provvedere.
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