Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/02/2023, n. 03490

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/02/2023, n. 03490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03490
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 485-2021 proposto da: B S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

113, presso lo studio dell'avvocato F V, rappresentato e difeso dall'avvocato N P;

- ricorrente -

contro

AREA MCUCCI, MATTEO MCUCCI, LUDOVICA AURORA MCUCCI, SANTA TERENZL tutti quali eredi del sig. G M, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell'avvocato A B, che li rappresenta e difende;
— C011trOliCOITC1Iti — nonché

contro

SCAMARDELLA CLAUDIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 407/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 03/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M R.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 S B convenne dinanzi al Giudice di pace di San Vito dei Normanni la società Nuovo Quotidiano di Puglia s.p.a., sostenendo che il quotidiano edito dalla società convenuta aveva pubblicato un articolo diffamatorio in suo pregiudizio, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

2. Secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, dinanzi al Giudice di pace non si costituì la società "Nuovo Quotidiano di Puglia s.p.a.", in persona dei propri organi rappresentativi, ma tale C S, "in qualità di direttore reiponsabile della testata giornalistica convenuta". In corso di causa il Giudice di pace (il ricorso non riferisce se d'ufficio o su istanza di parte) autorizzò la chiamata in causa di G M, indicato nella sentenza d'appello come "reiponsabile pro tempore della società editrice 'Quotidiano di Puglia s.p.a.". Il terzo chiamato restò contumace.

3. Con sentenza 9 gennaio 2014 n. 3 il Giudice di pace di San Vito dei Normanni condannò in solido C S ("quale direttore reiponsabile del Nuovo Quotidiano di Puglzd') e G M ("quale Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- direttore responsabile della società editrice Quotidiano di Puglia s.p.a."), al risarcimento del danno in favore dell'attore. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 3 marzo 2020 n. 407 il Tribunale di Brindisi accolse il gravame e rigettò la domanda. Quanto alla posizione di C S, il Tribunale ritenne che questi era stato citato in giucli7io non nella veste "di legale rappresentante della testata", ma quale direttore responsabile del quotidiano, ex articolo 57 c.p.. Sicché, accertato che all'epoca della pubblicazione dell'articolo C S non era direttore responsabile della testata "Nuovo Quotidiano di Puglia", rigettò la domanda.

5. Quanto alla posizione di G M, il Tribunale rigettò la domanda con una motivazione così riassumibile: -) il Giudice di pace aveva autorizzato l'attore a chiamare in causa "il responsabile pro tempore della società editrice Quotidiano di Puglia sp.a.";
-) tuttavia la persona che l'attore aveva chiamato in causa in esecuzione di tale ordine, e cioè G M, all'epoca dei fatti non era il legale rappresentante della suddetta società editrice, ma era il direttore responsabile del giornale edito da quella società;
-) G M quindi era stato "citato e condannato" in una veste e per una qualità che non aveva mai rivestito, cioè quella di legale rappresentante della società editrice;
-) di conseguenza la chiamata in causa di G M doveva ritenersi "insanabilmente vi.ziatd', perché avvenuta nei confronti di "un soggetto diverso da quello indicato nell'autotione" alla chiamata in causa adottata dal Giudice di pace. Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da S B, con ricorso fondato un solo motivo. Hanno resistito con controricorso A M, L A M, M M e S T, quali eredi di G M, venuto a mancare nelle more del giudizio. C S è rimasto intimato.
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