Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02220
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 2 novembre 2021, riformava parzialmente, riconoscendo la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la sentenza del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di IM OD, riqualificando l'originaria condotta di violenza privata aggravata in tentativo di violenza privata, con esclusione dell'aggravante dell'arma. In particolare l'originaria contestazione, rilevante al fine dell'esame dei motivi di ricorso, risultava così formulata: «del delitto p. e p. dagli artt. 610 e 339 c.p. perché, con violenza e minaccia, anche estraendo la pistola marca Glock, regolarmente detenuta - costringeva ME AN AM a chiedere scusa a KO ON e AT VA. Più precisamente, dopo essere stato informato dalle donne delle molestie subite ad opera del ME di cui al capo 1, si dirigeva, seguito dalle stesse, in piazza Luigi di Savoia all'ingresso della Stazione Centrale di Milano e, riconosciuto l'uomo, inizialmente l'aggrediva afferrandolo per il collo e gettandolo a terra, colpendolo con calci a corpo;
dopo di che, nonostante non vi fosse stata alcuna reazione da parte del ME, estraeva la pistola impugnandola di fronte all'uomo, urlando frasi del tipo "ti ammazzo chiedi scusa.. .mettiti in ginocchio e chiedi scusa", poi una volta riposta l'arma nella tasca dei suoi pantaloni lo colpiva con uno schiaffo al volto, tentando poi di aggredirlo nuovamente nonostante l'intervento delle guardie giurate e di altre persone presenti in stazione. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso dell'arma. In Milano il 23 luglio 2018».
2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di IM OD, consta di unico motivo, variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo deduce violazione degli artt. 610 e 43 cod. pen., nonché vizio dì motivazione conseguente.
3.1 Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del contenuto di una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio, con la quale si prospettava che la volontà dell'imputato fosse quella di procedere all'arresto dello straniero, come emerso dalle dichiarazioni della VA e del teste De CC, oltre che da quelle dello stesso imputato, riportate in ricorso.
3.2 Il motivo di ricorso rappresenta inoltre come la Corte di appello abbia anche errato, in quanto non avrebbe valutato che, almeno putativamente, l'imputato avesse ritenuto sussistenti le condizioni per l'arresto dai parte del privato ex art. 383 cod. proc. pen., cosicchè il dolo avrebbe avuto ad oggetto la volontà di procedere all'arresto e non di costringere la persona offesa a fare alcunchè. Tale volontà, disconosciuta dalla Corte ai fini della scriminante della condotta, sarebbe stata poi richiamata contraddittoriamente a proposito della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Anche la condotta materiale, come accertata dalla Corte di appello, risulterebbe poi monca dell'elemento ulteriore rispetto alla violenza in sé, richiesto dall'art. 610 cod. pen., rispetto al quale la Corte territoriale non avrebbe preso atto degli esiti dell'istruttoria dibattimentale.
3.3 Il motivo, infine, deduce nullità della sentenza, non rilevata dalla Corte di appello nonostante apposita censura, per difetto di correlazione fra imputazione e decisione, lamentando che i Giudici del merito avrebbero ritenuto la responsabilità dell'imputato per un fatto diverso rispetto a quello contestato, in ragione del venir meno dell'uso della pistola come elemento caratterizzante la condotta di violenza privata contestata, con violazione del diritto di difesa.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 ottobre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per un verso rappresentando come i motivi di ricorso reiterino in sede di legittimità le analoghe censure già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e rigettate dagli stessi con motivazione congrua e priva di vizi logici, inoltre prospettando soltanto una diversa valutazione dei fatti;
per altro verso, risultando manifestamente infondata la censura quanto alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.
5. In data 10 ottobre 2022 in replica alla requisitoria del Procuratore generale la difesa del ricorrente depositava memoria con la quale, confutando le argomentazioni del Pubblico ministero, chiedeva accogliersi il ricorso.
6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che pacifico è l'orientamento per il quale sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nonché per essere la sentenza soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale, ostando la pronuncia emessa per altro alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, Sentenza n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226 - 01;
Sez. 6, n. 44627 del 03/10/2019, Di Pasquale, Rv. 277215 - 01): deve tuttavia essere indicato in modo specifico nel ricorso il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovuto portare il giudice ad una decisione ampiamente liberatoria (Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, P., Rv. 277847 - 01). Tale ultima condizione, rappresentativa di un interesse concreto e delle censure quanto all'iter motivazionale, nel caso in esame si verifica ampiamente, in quanto il ricorrente ha chiarito le ragioni di ricorso per le quali richiede un proscioglimento nel merito.
3. Tanto premesso, in ordine logico va trattata la questione della dedotta nullità della sentenza, per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. A riguardo rileva questa Corte come assolutamente corretta e condivisibile sia la motivazione impugnata, che sul punto chiarisce come l'esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e la riqualificazione nella forma tentata della condotta di reato, contestata originariamente come consumata, non determinino un mutamento del fatto tale da integrare la 'diversità' da quello in origine contestato. Nel caso di specie, come osservato dalla Corte territoriale, si verte nell'ambito di una contestazione più grave che 'contiene' quella ritenuta meno grave. Va premesso che dall'esame delle sentenze di merito emerge come la pistola fosse stata detenuta da OD e impugnata, a fronte del pericolo della reazione del ME con un coltello, verso il basso, pronta all'uso nel solo caso di necessità, ma non utilizzata per la minaccia contestata. A riguardo questo Collegio rileva come la Corte di