Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2021, n. 04044

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2021, n. 04044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04044
Data del deposito : 16 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 11615-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO,

SERGIO PREDEN;

2143

- ricorrente -

contro

T P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 883/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 1407/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. RG n 11615/2015

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a T P, iscritto presso il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e titolare di pensione di anzianità a carico dell'AGO, il diritto alla liquidazione della pensione integrativa da parte del Fondo al compimento del 65° anno di età. AVEs5E Secondo la Corte, infatti, l'iscritto al Fondo ,che gbeneficiato della pensione di anzianità a carico dell'AGO, poteva chiedere al raggiungimento del 65'anno di età la pensione integrativa che aveva costituito con i contributi da lui versati. Ha rilevato che l'avvenuta ricongiunzione ai sensi dell'ad 1 L n 29/1979 dei periodi contributivi , strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, non costituiva ostacolo in quanto non era trasferita all'AGO tutta la contribuzione versata al Fondo, ma solo la contribuzione IVS attinente all'Ago ;
che non era di ostacolo neppure il principio solidaristico ,invocato dall'Inps, in quanto non si era in presenza di una contribuzione insufficiente a costituire la provvidenza cui era finalizzata, bensì l'iscritto avrebbe dovuto rinunciare ad una provvidenza che si era costituito con esborsi sulle proprie retribuzioni e che, infine ,non si poteva sostenere che il fondo fosse solo nominalmente integrativo se non circoscrivendo la portata di tale concetto all'ipotesi in cui l'iscritto non avesse chiesto la pensione di anzianità ottenendo la prestazione in unica soluzione solo dal Fondo .

2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un unico articolato motivo. Resiste il T il quale solleva anche questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra gli iscritti che prima del raggiungimento dei 65 anni abbiano chiesto il pagamento di una somma pari al 75°/o dei contributi versati al Fondo e quelli, come il Tornassi ,che pur trovandosi nelle medesime condizioni, si vedono negata la possibilità di percepire il trattamento a carico del Fondo nella misura del 75%.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.L'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3, 10, 32 della legge n. 377 del 2 aprile 1958, dell'art. 7 della legge n. 587 del 1971 e dell'art. 13 della legge n. 903 del 1965, in relazione all'art. 360, numero 3, cpc .RG n 11615/2015 Ad avviso dell'Istituto, il trattamento pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a domanda dell'interessato, aveva realizzato il definitivo ricongiungimento della contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di
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