Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02217
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URICCHIO ROSALBA nato a TERLIZZI il 11/09/1990 avverso la sentenza del 14/03/2022 del GIUDICE DI PACE di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G D L, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e rimettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Matera;
lette le note conclusive del difensore della ricorrente, avv. G L, il quale ha insistito nell'accogliento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 marzo 2022, il Giudice di Pace di Matera riconosceva l'imputata U R responsabile del reato tentato di lesioni personali, aggravato dai futili motivi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è lamentata erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento alla competenza del Giudice di Pace.Sostiene la difesa che l'art. 4 del d.lgs. 274/2000 prevede la competenza del Giudice di Pace per i soli casi di reati perseguibili a querela di parte mentre, nel caso di specie, essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., la procedibilità è d'ufficio e, dunque, il reato è di competenza del Tribunale monocratico.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono denunciati vizi motivazionali con travisamento della prova in riferimento all'affermazione di responsabilità. L'imputata è stata riconosciuta responsabile del reato di tentate lesioni unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in contraddizione con quanto invece emerge dalle risultanze probatorie. Peraltro, non sarebbe emersa la prova che la condotta posta in essere fosse finalizzare a causare delle lesioni e non delle percosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non è deducibile il primo motivo per carenza di interesse dell'imputata. incontroverso che il delitto (tentate lesioni personali aggravate dai futili motivi) per cui si è proceduto sia di competenza del Tribunale;
tuttavia, va ribadito che non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che,
udita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G D L, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e rimettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Matera;
lette le note conclusive del difensore della ricorrente, avv. G L, il quale ha insistito nell'accogliento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 marzo 2022, il Giudice di Pace di Matera riconosceva l'imputata U R responsabile del reato tentato di lesioni personali, aggravato dai futili motivi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è lamentata erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento alla competenza del Giudice di Pace.Sostiene la difesa che l'art. 4 del d.lgs. 274/2000 prevede la competenza del Giudice di Pace per i soli casi di reati perseguibili a querela di parte mentre, nel caso di specie, essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., la procedibilità è d'ufficio e, dunque, il reato è di competenza del Tribunale monocratico.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono denunciati vizi motivazionali con travisamento della prova in riferimento all'affermazione di responsabilità. L'imputata è stata riconosciuta responsabile del reato di tentate lesioni unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in contraddizione con quanto invece emerge dalle risultanze probatorie. Peraltro, non sarebbe emersa la prova che la condotta posta in essere fosse finalizzare a causare delle lesioni e non delle percosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non è deducibile il primo motivo per carenza di interesse dell'imputata. incontroverso che il delitto (tentate lesioni personali aggravate dai futili motivi) per cui si è proceduto sia di competenza del Tribunale;
tuttavia, va ribadito che non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che,
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