Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2016, n. 11508
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In tema di motivazione della sentenza, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Sul provvedimento
Testo completo
1 1 508/16 3 GIU 2016 AULA 'A' ITTI R D . E U T L O P E T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12631/2015 Cron. MS08 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 08/03/2016 Dott. G BINI Rel. Consigliere PU Dott. A DO - - Consigliere Dott. F D G - Consigliere - Dott. L E - Consigliere - Dott. G L ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12631-2015 proposto da: d I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli ANTONIETTAavvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, 2016 CORETTI, giusta delega in atti;
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- ricorrente -
contro
DI BISCEGLIE LUCIA C. F. DBSLCU60A47L711S, rappresentanta e difesa dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE е COSIMO SUMMA, domiciliata in Roma, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti controricorrente avverso la sentenza n. 3160/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/02/2015 R.G.N. 6/14;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l'Avvocato STUMPO VINCENZO;
udito l'Avvocato MESITI DOMENICO per delega verbale Avvocato SUMMA COSIMO e Avvocato DE MICHELE VINCENZO;
ん udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accogliemento del promo motivo del ricorso assorbimento per gli altri. Ud. 8 marzo 2016 R.G. N. 12631/2015 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso proposto da Lucia Di Bisceglia nei confronti dell'Inps, avente ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola del 2011 con riferimento al salario medio convenzionale degli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Lecce e ha condannato l'Istituto al pagamento delle relative differenze. -2. Contro la sentenza l'Inps ha proposto appello e la Corte territoriale, con sentenza depositata in data 7 febbraio 2015, lo ha rigettato, condividendo "l'esame della normativa applicabile alla liquidazione della disoccupazione agricola" come effettuato dal giudice di primo grado e rilevando altresì che "anche la più recente giurisprudenza della corte di cassazione ha confermato che il riferimento al salario medio convenzionale costituisce tuttora il criterio costituzionalmente corretto per la liquidazione della disoccupazione agricola degli OTD agricoli". 3. - Contro la sentenza, l'Inps propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. La Di Bisceglie resiste con controricorso. Le parti depositano memorie ex art. 378 cod.proc.civ. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Inps denuncia la nullità della sentenza per 1. - violazione degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att.cod.proc.civ., rilevando l'inidoneità della motivazione della Corte a rendere palesi le ragioni della decisione, in quanto si sostanzia in un mero rinvio alla motivazione del Tribunale.
2. Con il secondo motivo l'Inps denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 16/4/1997, n. 146, dell'art. 01, commi 4 e5 del d.l. 10/1/2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11/3/2006, n. 81, dell'art. 1, comma 1, del d.l. 9/10/1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7/12/1989, n. 389, dell'art. 8, comma 1, legge 12 marzo 1968, n. 334, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 785 della legge 27/12/2006, n. 296. Assume che l'art. 01 del d.l. citato, ai commi 4° e 5°, ha stabilito che "a decorrere dal 1 gennaio 2006 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato è quella indicata all'art. 1, comma uno, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389", 1 Ud. 8 marzo 2016 R.G. N. 12631/2015 mentre il 5° comma ha previsto che "la retribuzione di cui al 4° comma, con la medesima decorrenza, vale anche a fine del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato". Sulla base di tale norma, trova applicazione anche agli operai