Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/02/2015, n. 1823
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Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato, adottata in sede di giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione di una sentenza di annullamento della deliberazione di conferimento di un incarico giudiziario direttivo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbia ritenuto ammissibili i motivi aggiunti presentati dall'interessato diretti ad accertare la natura elusiva del giudicato della successiva rinnovata deliberazione e, quindi, in accoglimento degli stessi, abbia escluso la presenza di elementi significativi di novità, esercitando anche i conseguenti poteri sostitutivi, mediante designazione di un commissario "ad acta" (in fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 17, comma 2, della Iegge 24 marzo 1958, n. 195), venendo in questione solo il modo in cui la giurisdizione è stata in concreto esercitata, senza che assuma rilievo che uno dei candidati concorrenti all'incarico direttivo fosse prossimo al pensionamento.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. O M - Presidente Sezione -
Dott. R R - rel. Presidente Sezione -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13744/2014 proposto da:
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del vice- Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato V R, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI L L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo STUDIO LEGALE SANINO, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, GIOVANNI DI B, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
M F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DÈ PREFETTI 26, presso lo studio dell'avvocato S O, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
DI L L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo STUDIO LEGALE SANINO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO SANINO, GIOVANNI DI B, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1625/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2015 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Romano VACCARELLA, Giovanni DI B, Mario SANINO, Salvatore ORESTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, o rigetto dei due ricorsi, condanna alle spese e statuizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater. ESPOSIZIONE DEL FATTO
Il 16 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza poi confermata in grado d'appello dal Consiglio di Stato, annullò la deliberazione con cui il Consiglio superiore della Magistratura (in prosieguo indicato come Csm) in data 11 novembre 2009 aveva conferito al Dott. M Francesco la funzione di presidente del Tribunale di Velletri, preferendolo al concorrente Dott. D L Lucio. Il 27 luglio 2011 il Csm adottò quindi una nuova deliberazione tornando a designare alla presidenza del Tribunale di Velletri il Dott. M, a preferenza del Dott. D L. Quest'ultimo propose allora due ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio: l'uno per far annullare la deliberazione che nuovamente lo aveva visto soccombente rispetto al Dott. M, denunciando vizi di legittimità propri di quell'atto, e l'altro per lamentare che il Csm avesse eluso l'obbligo di ottemperare al giudicato formatosi a seguito della sentenza di annullamento della precedente deliberazione. Il tribunale amministrativo rigettò entrambi i ricorsi, ma il Dott. D L propose appello.
Il Consiglio di Stato, con sentenza resa il 24 maggio 2013, n. 2824, rigettò il ricorso in punto di ottemperanza;
ravvisò tuttavia vizi di legittimità nella summenzionata deliberazione del 27 luglio 2011 e quindi, riformando sotto questo profilo la sentenza di primo grado, annullò quella deliberazione per eccesso di potere commesso dal Csm nella comparazione tra i due candidati concorrenti alla carica di presidente del tribunale di Velletri.
Non avendo in un primo tempo il Csm provveduto ad assumere alcun'altra deliberazione in proposito, il Dott. D L propose un nuovo ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato e successivamente, preso atto che frattanto, con deliberazione del 9 ottobre 2013, il Csm ancora una volta aveva attribuito le funzioni di presidente del tribunale di Velletri al Dott. M, formulò motivi aggiunti per denunciare nuovamente un'elusione del giudicato. Con sentenza depositata il 7 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, dichiarato nulla per violazione del giudicato la menzionata deliberazione consiliare del 9 ottobre 2013, ed ha nominato per l'adempimento un commissario ad acta, demandandone la concreta individuazione al presidente pro tempore della Corte di cassazione, ma designando immediatamente il consigliere di Stato a riposo Dott. F per l'eventualità della mancata individuazione di detto commissario ad opera del presidente della Cassazione entro il termine a tale scopo fissato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Csm, prospettando due motivi di censura volti a lamentare il travalicamento, da parte del Consiglio di Stato, dei limiti della propria potestà giurisdizionale.
Il Dott. M ha depositato un ricorso incidentale, anch'esso articolato in due motivi, sempre afferenti al tema dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Dott. D L ha replicato al ricorso principale ed a quello incidentale con due distinti controricorsi.
Sono state depositate memorie, a norma dell'art. 378 c.p.c., dalle difese dei Dott. M e D L, il quale ultimo ha fatto presente di esser stato nominato presidente del Tribunale di Velletri, con D.P.R. 18 novembre 2014, a seguito della deliberazione in tal senso assunta dal commissario ad acta designato in forza dell'impugnata sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale del Csm, nella parte riservata all'esposizione dei motivi, contiene una premessa in cui si sottolinea come erroneamente nell'impugnata sentenza si parli di "reiterata inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato". Ma il precedente giudizio promosso dal Dott. D L per lamentare l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato la prima designazione del Dott. M alla carica dirigenziale in questione, si era concluso con il rigetto della domanda. La rinnovata nomina del medesimo Dott. M era stata sì annullata, ma per autonomi vizi di legittimità di quell'atto, e non perché elusiva del precedente giudicato, sicché solo nella sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato aveva ravvisato gli estremi di un'inottemperanza da parte del Csm e non si sarebbe quindi potuto parlare di "reiterata inottemperanza".
Tale rilievo critico è certamente esatto, come agevolmente si desume dalla esposizione dei fatti sopra riferiti, ma non appare in alcun modo decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso, ne' d'altronde lo stesso ricorrente lo prospetta come specifico ed autonomo motivo di ricorso.
Fermo perciò restando che la sentenza in questa sede impugnata è la prima ad aver affermato un'inottemperanza del Csm nella vicenda in esame, e che siffatta inottemperanza è riferibile unicamente al giudicato formatosi all'esito della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato il 24 maggio 2013, n. 2824, con cui era stata annullata la deliberazione adottata dal Csm il 27 luglio 2011, conviene senz'altro dar conto dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale.
2. Il ricorso principale proposto dal Csm consta, come già accennato, di due motivi.
2.1. Il ricorrente, addebitando al Consiglio di Stato un eccesso di potere giurisdizionale nell'adozione delle modalità attuative del giudicato dianzi menzionato, denuncia col primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.a., comma 3, e art. 114 c.p.a., nonché dell'art. 105 Cost..
A sostegno di tale doglianza si sottolinea nel ricorso come l'impugnata sentenza, nel suggerire che l'ottemperanza alla precedente decisione giurisdizionale con cui era stata annullata la nomina del Dott. M alla carica di presidente del Tribunale di Velletri avrebbe dovuto indurre il Csm a designare per tale carica il concorrente Dott. D L, non si nasconda gli inconvenienti derivanti da tale conferimento: inconvenienti dovuti al prossimo pensionamento del medesimo Dott. D L, non perciò in grado di assicurare una durata minima di permanenza nelle funzioni presidenziali attribuitegli, ed al venir meno dell'attività dirigenziale svolta ormai da anni in modo positivo dal Dott. M. Il ricorrente Csm lamenta però che, nondimeno, il Consiglio di Stato abbia dichiaratamente voluto privilegiare l'interesse morale del singolo magistrato all'ottenimento dell'incarico richiesto, a scapito dell'interesse pubblico, il cui sacrificio sarebbe reso tanto più evidente per le peculiari modalità adottate al fine di assicurare il conseguimento del risultato voluto dall'organo giudicante. Viceversa, l'ottemperanza ad un giudicato destinato ad operare de futuro, quale quello formatosi all'esito dell'annullamento del precedente conferimento dell'incarico dirigenziale al Dott. M, avrebbe richiesto - a parere del ricorrente - una valutazione di non contrarietà al pubblico interesse dell'attività amministrativa volta a dare esecuzione a quel medesimo giudicato, perché, ove una siffatta esecuzione si ponga in contrasto con le finalità di pubblico interesse cui ogni attività amministrativa deve pur sempre tendere, la soddisfazione dell'interesse personale del singolo è semmai destinata ad attuarsi su un diverso piano mediante rimedi di tipo risarcitorio.
2.2. Il secondo motivo del ricorso principale è volto ulteriormente a denunciare un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, il quale avrebbe compresso arbitrariamente la sfera delle attribuzioni che residuavano in capo al Csm pur dopo l'annullamento della precedente nomina del Dott. M alla presidenza del Tribunale di Velletri.
Il ricorrente contesta che il giudice dell'ottemperanza, nell'accertare l'eventuale elusione del giudicato, possa individuare predeterminati limiti e vincoli cui sarebbe soggetto il rinnovato esercizio del potere spettante all'amministrazione dopo l'annullamento di un suo precedente atto. Viceversa, l'accertamento dell'elusione - sempre a parere del Csm ricorrente - non potrebbe che esser frutto di un giudizio da compiersi caso per caso, in relazione alle specificità della singola vicenda, al