Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4799
Sentenza
17 maggio 1999
Sentenza
17 maggio 1999
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Massime • 1
Il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 cod. civ. Trattasi di "preclusione pro iudicato" che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione, anche allorché si impugni una sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa di valore non superiore alle lire due milioni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDI PRESS ED LIBRI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER BA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOLINARO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4826/96 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 19/11/96 e depositata il 20/11/96 (R.G. 24764/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Barbare ER, con atto del 21 maggio 1996, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Roma la s.r.l. Edi Press per opporsi al precetto che quest'ultima le aveva intimato sulla base di decreto ingiuntivo.
L'opponente ha dichiarato: che aveva esercitato tempestivamente il diritto di recesso dal contratto posto a base del decreto ingiuntivo ;
che aveva già versato una somma pari al quaranta per cento dell'importo indicato nel contratto;
che la cifra indicata nell'atto di precetto non era esatta.
Costituitasi in giudizio, la Società Edi Press ha resistito all'opposizione ed ha dedotto che questa era stata proposta dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
2. Il giudice di pace, con sentenza del 20 novembre 1996, ha dichiarato l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto.
3. Per la cassazione di questa sentenza la s.r.l. Edi Press Editrice Libri ha proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 617 cod. proc. civ., nonché vizi della motivazione.
Resiste con controricorso BA ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per intendere i motivi del ricorso occorre