Cass. pen., sez. II, sentenza 27/07/2021, n. 29412

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/07/2021, n. 29412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29412
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARIavverso la sentenza resa il 21/1/2021 dal Gup del Tribunale di Foggia nei confronti di ABETE LUIGI, n. a Roma il 17/2/1947;
DE VITA ADAMO, n. a Pietramontecorvino il 20/8/1955;
LARICCHIA PAOLO, n. a Foggia, 28/6/1946 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. A M D S;
letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. F T, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell'Avv. L I nell'interesse dell'imputato D V A

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Foggia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di A L, D V A e L P in applicazione del divieto di (g5 bis in idem, risultando l'azione penale esercitata in relazione al medesimo fatto, asseritamente rilevante ex art. 644 cod.pen., oggetto di precedenti denunzie-querele in data 17/7/2013 e 30/8/2017, in ordine al quale il P.m. aveva formulato richiesta di archiviazione, accolta dal Gip con provvedimenti emessi rispettivamente il 22 aprile 2016 e 19 luglio 2018. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, deducendo la violazione dell'art. 414 cod.proc.pen. in quanto la sentenza di non luogo a procedere è affetta da nullità derivata per violazione della cennata disposizione, risultando il fascicolo processuale n. 1494/17 R.G.P.M. iscritto in assenza di decreto di riapertura delle indagini. Argomenta il P.G impugnante che la decisione censurata scaturisce dall'ordinanza di imputazione coatta emessa dal Gip il 13/2/2020, da ritenere abnorme in quanto non ha tenuto conto che per gli stessi fatti era intervenuta archiviazione e non era stata autorizzata la riapertura delle indagini. Pertanto, l'atto di esercizio dell'azione penale da parte del P.m. è viziato da nullità in quanto il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero.

2.1 n difensore dell'imputato D V A ha depositato memoria difensiva con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, difettando un interesse concreto ed attuale del pubblico ministero all'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Pregiudiziale s'appalesa la verifica dell'interesse ad impugnare del P.m. Invero, il ricorrente lamenta che la sentenza sia affetta da nullità derivata in quanto conseguente ad un esercizio dell'azione penale operato ex art. 409, comma 5, cod.proc.pen. sulla base di un atto abnorme, che non ha tenuto conto della preclusione conseguente alle ordinanze di archiviazione già in precedenza disposte per gli stessi fatti né ha rilevato che non risultava autorizzata la riapertura delle indagini. Come è noto, il principio del "ne bis in idem", immanente nell'ordinamento, qualora non venga invocato nell'ambito suo proprio di tutela del giudicato ma in relazione a procedimenti che sfociano in esiti decisionali allo stato degli atti, ha la valenza di una preclusione processuale che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti, d'ufficio o su istanza di parte, che possano porsi in contrasto con altri aventi il medesimo oggetto, senza che risulti modificata la situazione di fatto auL, o di diritto, posta a base del primo provvedimento preclusivo (così, in materia cautelare, Sez. 1, n. 1184 del 10/03/1994, Rv. 197210).
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