Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2023, n. 16504
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
udizio in esame, ha ritenuto che il ricorso in riassunzione dell’attrice fosse tardivo perché la decorrenza era da fissarsi al momento della dichiarazione di fallimento e non anche a quello della dichiarazione di interruzione del processo, a seguito dell’istanza della stessa fallita in data 29/5/2018, in quanto avendo il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione natura meramente ricognitiva, il termine era già inesauribilmente decorso alla data in cui il processo era stato dichiarato interrotto. La Corte d’Appello, considerato che la parte interessata alla prosecuzione non aveva riassunto il processo entro tre mesi dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ha, pertanto, dichiarato estinto il giudizio. Avverso la sentenza la Smeraldo Immobiliare s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Intesa San Polo ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale della Sesta-Terza sezione Civile di questa Corte, la quale, con ordinanza interlocutoria n. 11444/2022, rilevata l’inammissibilità del deposito della memoria della parte ricorrente e rigettata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ha rinviato la causa alla trattazione in Pubblica Udienza, considerato che la questione dedotta con l’unico motivo di ricorso ricade nell’oggetto di S.U. 7 maggio 2021 n. 12154. In vista della trattazione in pubblica udienza il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. Intesa San Paolo SpA ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazion e degli artt. 300 e 305 c.p.c. e art. 43 L.F. ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla capacità processuale eccezionale del fallito in caso di inerzia del curatore- la ricorrente lamenta che la corte di merito, nel confermare che il termine per la riassunzione decorreva dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, si sarebbe posta in contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta a norma dell’art. 43 L.F. la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se però l’amministrazione fallimentare rimane inerte il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia. Sulla base di questi principi solo l’inerzia degli organi fallimentari poteva legittimare la riassunzione del giudizio e l’odierna ricorrente di tale inerzia poteva prendere cognizione solo all’udienza del 29 maggio 2018 allorché riscontrava che, nonostante vi fosse già stata una udienza alla quale nessuno aveva partecipato, il curatore non aveva provveduto ad intervenire nel giudizio sicché, prima della riscontrata inerzia della curatela, non sussisteva l’eccezionale legittimazione ad agire del fallito. Da ciò sarebbe dovuto derivare, da parte della Corte d’Appello, il rigetto dell’eccezione di estinzione. Il motivo è fondatonei limiti qui di seguito esposti. La sentenza delle Sezioni Unite n. 12154 del 7 maggio 2021 prevede che “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”. All’affermazione di tale principio di diritto le Sezioni Unite sono giunte in considerazione della mancata specifica indicazione da parte dell’art. 43 L.F. dell’evento da cui il termine per la riassunzione debba decorrere e della volontà di ricondurre ad unità le diverse interpretazioni sorte intorno agli atti cui attribuire rilevanza comunicativa dell'evento interruttivo in relazione all’ 305 c.p.c. Lo strumento per la conoscenza dell’evento interruttivo deve essere “legale” cioè deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo”, assistita da fede privilegiata. Nella prospettazione delle forme legali idonee ad integrare la conoscenza,le S.U. prediligendo, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, il valore della effettività coniugato con quello della legalità, affermano che, a seguito dell’effetto interruttivo automatico prodotto dall’art. 43 c.p.c., la dichiarazione giudiziale di interruzione per intervenuto fallimento della parte sia la forma più congrua di produzione della conoscenza, in correlazione con gli istituti partecipativi di tale atto. L’individuazione della dichiarazione giudiziale quale elemento costitutivo del dies a quo di decorrenza per la riassunzione è spiegato sia alla luce di una maggiore compatibilità dello strumento con l’art. 43, terzo co. L.F. così considerando la specialità della norma rispetto agli artt. 299, 300, terzo co. e 301, primo co. c.p.c. sia in quanto essa appare più idonea a realizzare gli obiettivi di affidabilità, prevedibilità e uniformità delle norme processuali costituenti un imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo. Alla luce di questi principi il ricorso va accolto in relazione al capo di sentenza che ha ritenuto tardiva la riassunzione della causa oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo prodottosi con la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo all’udienza del 29/5/2018 ed ha, invece, fatto riferimento alla consumazione del termine trimestrale decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento, Deve infatti ritenersi che solo all’udienza del 29/5/2018 sia stata perfezionata la conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte di tutte le parti del giudizio sicchè la riassunzione perfezionata nel termine di tre mesi da quella data doveva ritenersi tempestiva. Resta, invece, assorbita la diversa questione, pure prospettata nel motivo di ricorso, della individuazione del momento in cui la società Smeraldo Immobiliare s.r.l. (fallita) poteva acquisire contezza dell’inerzia del curatore al fine di acquisire la legittimazione straordinaria all’impugnazione. Alla luce delle predette considerazioni consegue l’accoglimento per quanto di ragione del motivo di ricorso, la cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi