Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/02/2021, n. 03164

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/02/2021, n. 03164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03164
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente c ORDINANZA sul ricorso 5598-2019 proposto da: TRUCK SERVICE SRL, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO

107, presso lo studio dell'avvocato G T, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO D'AGATA;

- ricorrente -

contro

TREMESTIERI SRL, FALLIMENTO TRUCK SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE;
-intimate avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. E C.

FATTI DI CAUSA

1. La Truck Service s.r.1., in liquidazione, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 7 gennaio 2019, reiettiva del reclamo dalla medesima proposto avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, il 31 maggio 2018, su istanza della Tremestieri s.r.

1.. Quest'ultima e la curatela fallimentare sono rimaste solo intimate.

1.1. In estrema sintesi, e per quanto qui ancora di interesse, la corte etnea: i) ha considerato sussistente la legittimazione ex art. 6 1.fall. della Tremestieri s.r.l. procedendo, incidentalmente, a valutare il credito dalla stessa invocato e contestato dalla controparte;
i) ha ritenuto configurabile lo stato di insolvenza della società dichiarata fallita, esponendo le ragioni per cui le poste attive del suo ultimo bilancio depositato (risalente al 31.12.2016) erano insufficienti a far fronte al passivo ivi indicato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3 e 6 del r.d. 16.3.1942, n. 267, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 3, c.p.c.». Si contesta l'operato della corte distrettuale relativamente all'avvenuta concreta valutazione del credito della Tremestieri s.r.l. al fine di ritenerne sussistente la legittimazione ex art. 6 1.fall.. Si sostiene che «...l'indagine de/giudice chiamato a dichiarare il fallimento, circa la legittimazione dell'istante, non può che trovare limite nella semplice valutazione sommaria circa la sussistenza della serietà delle contestazioni sollevate dal debitore e l'esistenza di Ric. 2019 n. 05598 sez. M1 - ud. 15-12-2020 -2- articolate dile- se, che, però, solo il giudice del merito potrà valutare (tale non potrebbe dirsi, ad esempio, una opposizione a decreto ingiuntivo contenente la semplice negatoria della pretesa del ricorrente senza alcuna produzione documentale el o richiesta istruttoria), laddove, in presenza di clifè se articolate e circostanziate, per quanto non condivise nel merito, di mezzi di prova ancora da assumere, etc., il tribunale ja llimentare non potrà che dare un limite alla propria indagine e dovrà comunque ritenere carente di legittimazione il creditore istante, perché altrimenti si spingerebbe ben oltre una valutazione incidenter tantum per giungere invece ad una anticipazione degli esiti del giudizio di merito». La corte suddetta, invece, aveva travalicato «in modo esorbitante i poteri cognitivi» ad essa attribuiti dalla legge opinando, erroneamente, di dover formare il proprio giudizio circa l'esistenza del credito della Tremestieri s.r.1., e dunque della sua legittirnazione ex art. 6 1.fall., valutando la meritevolezza e la condivisibilità, nel merito, delle argomentazioni difensive della Truck Service s.r.l. in liquidazione;
II) «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 5 e 6 del r.d. 16.3.1942, n. 267, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.». Si contestano le argomentazioni poste dalla corte etnea a supporto del proprio convincimento quanto alla configurabilità dello stato di insolvenza della odierna ricorrente.

2. I descritti motivi possono scrutinarsi congiuntamente perché affetti dalle medesime cause di inammissibilità.

2.1. Entrambi, invero, in primo luogo, prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. Ric. 2019 n. 05598 sez. M1 - ud. 15-12-2020 -3- 33348 del 2018;
Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016;
Cass. n. 5964 del 2015;
Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).

2.2. Va osservato, poi, che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 7 gennaio 2019), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un <
2.2.1. Costituisce, poi, un "fatto", agli effetti della menzionata norma, non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art.2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale Cass. n. 16655 del 2011;
Cass. n. 7983 del 2014;
Cass. n. 17761 del 2016;
Cass. n. 29883 del 2017);
iz) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014;
Cass., SU, n. 5745 del 2015);
iiz) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014);
iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.2.2. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra gli altri: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione;
Cass. n. 14802 del 2017;
Cass. n. 21152 del 2015);
il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in Ric. 2019 n. 05598 sez. M1 - ud. 15-12-2020 -4- considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014);
l'i) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).
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