Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2022, n. 09509

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2022, n. 09509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09509
Data del deposito : 21 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLI GIOVANNI nato a FIRENZE il 20/02/1939 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
ud).leo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO cl->4 ha concluso chiedendo AtLv•t.-" tiA/2A4A—.")-",, 4,-(~ ul:Ìo il difensore

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di C G, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217 L. Fall., così qualificato il fatto di bancarotta fraudolenta documentale, originariamente ascritto all'imputato al capo AI, e di quello di cui all'art. 217 n. 4, L. Fall., contestato al capo C allo stesso C, quale amministratore della San Giorgio Pietra SRL, dichiarata fallita il 9 maggio 2012. In particolare, nella pronuncia impugnata si precisa che il C era stato condannato per avere tenuto i libri contabili in modo irregolare e per avere aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento, quando la società aveva perso la possibilità di operare;
e che lo stesso era stato, invece, assolto dal reato di bancarotta distrattiva di un veicolo di proprietà della società.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A, come riqualificato ex articolo 217 L. Fall.;
nonché l'illogicità della motivazione. Solo in maniera meramente ipotetica la sentenza ira riferimento all'elemento soggettivo del reato, affermando che se il C non ha provveduto a sostituire il professionista che non rispettava gli adempimenti di legge, l'omessa tenuta delle scritture gli sarebbe, comunque, addebitabile a titolo di colpa. La sentenza d'appello risulta anche illogica laddove afferma che la doglianza della difesa che aveva sostenuto la carenza di prova del dolo, essendo al più emersa l'indicazione di una condotta negligente da parte del C, rappresenta una conferma della decisione del tribunale e non una sua contestazione;
infatti, essa, nell'affermare ciò, non considera che nella sentenza del tribunale si è affermato solamente che non si è raggiunta la prova che i libri e le altre scritture contabili della società siano state tenute e di conseguenza siano state poi distrutte o occultate dall'imputato, il che, all'evidenza, non integra una motivazione di colpevolezza per condotta colposa dell'imputato, come invece affermato dalla Corte di merito.

2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli artt. 42 cod. pen., 217, comma 2, L. Fall. La sentenza di secondo grado afferma che il reato di cui all'articolo 217 è punito anche a titolo di colpa, ma, com' è noto, la punibilità a titolo di colpa della fattispecie in questione è di derivazione giurisprudenziale, essendo prevista l'ipotesi colposa grave solamente per la condotta di cui all'art. 217, comma 1, lett. B;
pertanto, sostenere che l'articolo 217, comma 2, L. Fall., contenga l'implicita previsione colposa di omessa tenuta delle scritture contabili, significa andare contro l'interpretazione letterale della legge penale sostanziale, chiaramente espressa;
sicchè si deve concludere che laddove la Corte abbia inteso responsabile il C per il reato di cui al capo A a titolo di colpa (anche se come sopra indicato l'ipotesi non è stata motivatala) la motivazione sarebbe resa, comunque, in violazione dell'art. 42 cod. pen. e dell'art. 217, comma 2, L. Fall.
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