Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/01/2021, n. 00745
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16379/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
eZ4
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti P R, G F e F P, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. G F, sito in Roma, via Crescenzio, n.
2 - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 385/26/15 depositata in data 16 febbraio 2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere dott.ssa P A P C R che:
1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante di Banca Antonveneta s.p.a., impugnava il provvedimento di diniego opposto dall'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di IRAP, pari ad euro 10.437.189,00. Deduceva la contribuente che negli anni antecedenti al 2005 aveva operato in bilancio una serie di svalutazioni in relazione ai crediti vantati nei confronti della clientela, deducibili sia ai fini dell'imposta sui redditi, sia ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 446 del 1997, che prevedeva che le componenti negative, derivanti dalla svalutazione civilistica, sebbene integralmente riferibili, per competenza, al periodo di imposta in cui veniva effettuata la svalutazione stessa, avrebbero dovuto essere dedotte solo in parte in quell'esercizio e per la rimanente parte, in quote costanti, nei nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazione, in diminuzione, rispetto al risultato civilistico di ciascun esercizio. Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 2004, secondo cui, a partire dal 2005, dette perdite o svalutazioni non sarebbero state più deducibili ai fini Irap, non potevano estendersi retroattivamente anche alle quote attinenti alle svalutazioni operate negli esercizi precedenti a tale anno, ostandovi il disposto dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. All'esito della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, che replicava che la normativa sopravvenuta escludeva dall'imponibile Irap tanto le svalutazioni di crediti quanto i cd. «noni pregressi», la Commissione provinciale accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza che veniva impugnata dall'Amministrazione.
3. La Commissione tributaria regionale adita, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava il gravame, richiamando a supporto della decisione i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 5403 del 4 aprile 2012. 4. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'Agenzia delle entrate, con un unico motivo, cui resiste la società contribuente mediante controricorso.
Considerato che:
1. Con l'unico articolato motivo la difesa erariale deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge 22 luglio 2000, n. 212, 6, comma 1, lett. n), 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997, 2, comma 2, d.l. n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004, nonché 106, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo l'Ufficio ricorrente, i giudici di appello avrebbero indebitamente esteso alla determinazione della base imponibile ai fini Irap i criteri di determinazione della base imponibile rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi, e ciò nonostante fosse stata abrogata la vecchia formulazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ad opera del d.lgs. n. 506 del 1999) e fossero stati
- ricorrente -
eZ4
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti P R, G F e F P, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. G F, sito in Roma, via Crescenzio, n.
2 - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 385/26/15 depositata in data 16 febbraio 2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere dott.ssa P A P C R che:
1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante di Banca Antonveneta s.p.a., impugnava il provvedimento di diniego opposto dall'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di IRAP, pari ad euro 10.437.189,00. Deduceva la contribuente che negli anni antecedenti al 2005 aveva operato in bilancio una serie di svalutazioni in relazione ai crediti vantati nei confronti della clientela, deducibili sia ai fini dell'imposta sui redditi, sia ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 446 del 1997, che prevedeva che le componenti negative, derivanti dalla svalutazione civilistica, sebbene integralmente riferibili, per competenza, al periodo di imposta in cui veniva effettuata la svalutazione stessa, avrebbero dovuto essere dedotte solo in parte in quell'esercizio e per la rimanente parte, in quote costanti, nei nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazione, in diminuzione, rispetto al risultato civilistico di ciascun esercizio. Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 2004, secondo cui, a partire dal 2005, dette perdite o svalutazioni non sarebbero state più deducibili ai fini Irap, non potevano estendersi retroattivamente anche alle quote attinenti alle svalutazioni operate negli esercizi precedenti a tale anno, ostandovi il disposto dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. All'esito della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, che replicava che la normativa sopravvenuta escludeva dall'imponibile Irap tanto le svalutazioni di crediti quanto i cd. «noni pregressi», la Commissione provinciale accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza che veniva impugnata dall'Amministrazione.
3. La Commissione tributaria regionale adita, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava il gravame, richiamando a supporto della decisione i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 5403 del 4 aprile 2012. 4. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'Agenzia delle entrate, con un unico motivo, cui resiste la società contribuente mediante controricorso.
Considerato che:
1. Con l'unico articolato motivo la difesa erariale deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge 22 luglio 2000, n. 212, 6, comma 1, lett. n), 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997, 2, comma 2, d.l. n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004, nonché 106, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo l'Ufficio ricorrente, i giudici di appello avrebbero indebitamente esteso alla determinazione della base imponibile ai fini Irap i criteri di determinazione della base imponibile rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi, e ciò nonostante fosse stata abrogata la vecchia formulazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ad opera del d.lgs. n. 506 del 1999) e fossero stati
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