Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2022, n. 24767

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2022, n. 24767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24767
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile T G nato a VICENZA il 13/08/1964 nel procedimento a carico di: TIOZZO ANTONIETTA nato a VICENZA il 04/11/1923 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere D D;
lette/sentite le conclusioni del PG øt

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. T G, parte civile nel processo a carico di T A, ricorre avverso la sentenza di applicazione pena del Gip del Tribunale di Vicenza, lamentando la nullità della sentenza per omessa notifica alla costituita parte civile del rinvio dell'udienza disposto ai sensi dell'art 10 d.l. n. 9 del 2 marzo 2020. Tale omissione avrebbe pregiudicato il diritto della parte civile di intervenire all'udienza, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, al fine di depositare istanza di liquidazione delle spese legali sostenute per l'atto di costituzione. Evidenzia il difensore che l'atto di costituzione di parte civile è stato depositato in data antecedente (27/11/2019) all'udienza in cui è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (08/01/2021).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi