Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2012, n. 6104

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Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, per individuare il giudice destinato a conoscere della causa nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorre fare riferimento alla data di quest'ultimo, anche se gli effetti della rimozione dell'atto incidano su diritti sorti anteriormente al 1 luglio 1998, e tale data del provvedimento rileva anche ai fini del decorso iniziale del termine di prescrizione dei diritti dallo stesso disciplinati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia nella quale era stato impugnato un provvedimento del 2001 dell'Università, che aveva approvato, con retroattività dal 1 gennaio 1994, una nuova tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale dell'università e quelle dei dipendenti del S.S.N., riducendo il trattamento stipendiale dei primi, sebbene la materia fosse disciplinata dalla contrattazione collettiva in modo difforme).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2012, n. 6104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6104
Data del deposito : 19 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di sez. -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. M U - rel. Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4857/2011 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TNO, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
GTESCO FA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio degli avvocati CONTALDI Gianluca, C M, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato L R, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 928/2010 della CORTE D'APPELLO di TNO, depositata il 01/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. U MORCAVALLO;

uditi gli avvocati Roberto PALASCIANO dell'Avvocatura Generale dello Stato, Mario CONTALDI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione del G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Fiorella Gattesco ricorreva al Tribunale di Torino, giudice del lavoro, esponendo: di essere dipendente dell'Università di Torino dal 1 aprile 1989 in qualità di collaboratrice tecnica ostetrica, inizialmente inquadrata nella settima qualifica funzionale, avendo sempre svolto la propria attività lavorativa presso una struttura ospedaliera convenzionata;
che era stata destinataria del decreto del 18 maggio 1992 del Rettore dell'Università, di equiparazione, ai fini del trattamento economico, alla qualifica di collaboratore di 9^ livello del personale ospedaliero, equiparazione comportante - ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979 e del D.M. 9 novembre 1982 - l'erogazione di una "indennità di perequazione" di un determinato ammontare;
di avere ottenuto in via giudiziale il pagamento delle relative differenze stipendiali, poi versato sino al 31 dicembre 1993;
che, successivamente, in data 24 luglio 2001, il consiglio di amministrazione dell'Università aveva deliberato, in via transitoria e con retroattività dal 1 gennaio 1994, una nuova tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale dell'università e quelle dei dipendenti del S.S.N., riducendo il trattamento stipendiale (equiparato al settimo livello ospedaliero per il periodo 1994-1997 e alla categoria DS1 ospedaliera per il periodo 1998-2001). Tanto premesso, domandava l'accertamento del proprio diritto al mantenimento, anche dopo il 31 dicembre 1993, del trattamento economico corrispondente al predetto nono livello del personale S.S.N., con la condanna dell'Università a pagare le differenze dal 1 gennaio 1994. L'Università si costituiva e resisteva alla pretesa, eccependo altresì, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai periodi retributivi anteriori al luglio 1998.
2.- Con sentenza del 29 ottobre 2009 il Tribunale accoglieva la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Torino, che, con la sentenza qui impugnata, respingeva il gravame proposto dall'Università. In particolare, la Corte di merito rilevava che la giurisdizione del giudice ordinario conseguiva all'essere la domanda correlata alla delibera del luglio 2001, ancorché con effetti giuridici retrodatati;
l'identificazione del fatto lesivo con tale delibera comportava, altresì, che non poteva ritenersi compiuta la prescrizione, invece eccepita dall'Università, che il relativo termine era stato ripetutamente interrotto con atti successivi alla data del luglio 2001;
la modifica della tabella di equiparazione, adottata in maniera unilaterale dall'Università, aveva comportato una reformatio in pejus del pregresso trattamento, che, invece, le parti collettive avevano inteso mantenere inalterato sino alla successiva contrattazione (poi effettivamente intervenuta con il c.c.n.l. 2002-2005).
3.- Di tale decisione l'Università degli Studi di Torino ha domandato la cassazione. La lavoratrice ha depositato controricorso, precisato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, il Collegio rileva che il controricorso, notificato il 16 marzo 2011, è stato depositato il 6 aprile 2011, oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 370 c.p.c.. Ciò comporta l'improcedibilità dell'atto e la non esaminabilità della successiva memoria ancorché difetti un'espressa previsione da parte della norma, che tale sanzione deriva dal sistema, che impone alla parte, che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni presentando memorie prima dell'udienza di discussione, di sottostare all'onere processuale che le è imposto (cfr. Cass. n. 18091 del 2005;
n. 9396 del 2006
);

mentre la procura apposta sul controricorso ha consentito al difensore di partecipare all'udienza di discussione (cfr. Cass. n. 10933 del 2002;
n. 11275 del 2005
). 2.- Il ricorso si articola in tre motivi.
2.1 - Col primo motivo l'Università deduce la violazione dell'art. 37 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che
la lesione dedotta derivi dalla delibera del 2001, anziché dal comportamento antecedente dell'amministrazione. Ne deriverebbe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alle pretese relative alle retribuzioni dovute per i periodi antecedenti il 1 luglio 1998.
2.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso la prescrizione dei crediti azionati: poiché il diritto alle retribuzioni pretese maturava giorno per giorno, o comunque mensilmente, è a tale stregua che andava valutata la deduzione di prescrizione quinquennale dei singoli importi mensili. 2.3.- Col terzo motivo si deduce la violazione dell'accordo

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