Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/09/2019, n. 37675
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RA DI nato a [...] il [...] UN UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
p Fatto e diritto 1. RR AU e NA IA ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata confermata nei loro confronti la condanna alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile per i reati di lesioni e minaccia in danno di CI LU. Deducono gli imputati: con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), ed e) c p.p. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e mancanza, ci)ntraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della pi-ova;
in particolare, quanto alla responsabilità di NA IA per il reato di cui all'art.532 c.p., il Tribunale di Salerno e la Corte territoriale sono pervenuti all'affermazione della responsabilità dell'imputata avendo ritenuto maggiormente credibile la ricostruzione fornita dalla persona offesa, nonostante le "divergenze dichiarative";
inoltre, sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno ritenuto che i certificati medici non fossero particolarmente significativi, giacché compatibili con entrambe le versioni, in ragione dell'ammissione di entrambe le parti di una colluttazione avvenuta con un vero e proprio contatto fisico, il che inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione;
--con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), ed e) c p.p., in ordine all'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dalla prova;
in merito alla responsabilità