Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2007, n. 7103
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Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56, comma terzo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, con cui si tendeva ad avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto all'impugnata decisione del CNF, che aveva irrogato la sanzione della sospensione per tre mesi dall'esercizio della professione all'avvocato che aveva corrisposto una rilevante somma di denaro ad un militare della Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale).
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI -71 03/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DISCIPLINARE SEZIONI UNITE CIVILI ALVOCATI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente f.f. R.G.N. 11312/06Dott. Rafaele CORONA 7103 Presidente di sezione Dott. Salvatore SENESE Cron. Presidente di sezione Dott. Roberto PREDEN Rep. Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Ud. 20/02/07 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALI' CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 231 presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO, che lo rappresenta e difendeMOSCARINI unitamente all'avvocato D'AIELLO VITTORIO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - 2007 contro 158 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE -1- PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO | DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;
intimati avversO la sentenza n. 168/05 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 28/12/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Lucio Valerio MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 23 ottobre 1997 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano deliberava l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv.to Calogero Cali contestandogli il seguente addebito: "essere venuto meno ai doveri di probità per aver corrisposto il 28 novembre 1990 a Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni la somma di lire 50.000.000 determinando procedimento penale per i reati di cui agli artt. 319-321 c.p. (ordinanza del GIP di Milano del 26.6.1997 di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale, prima sezione penale per l'udienza dibattimentale del 13.3.1998)". Con memoria del 13.11.1997 l'avv.to Cali esponeva che i militari della Guardia di finanza si erano recati presso il suo studio unicamente per verificare la materiale esistenza di talune fatture che risultavano registrate nella contabilità della società Finprogetti, precisando di aver esibito le fatture richieste. Nel corso della verifica gli era stato fatto chiaramente capire che si sarebbero prolungati i tempi della visita se non fosse stata corrisposta dal legale la somma di cinquanta milioni, somma che egli si era determinato а corrispondere per evitare il disagio arrecato al 3 suo studio dal prospettato protrarsi della presenza dei militari. Non si era trattato pertanto, ad avviso dell'incolpato, di un episodio di corruzione ritenendosi egli vittima di concussione. Con lettera del 10 marzo 2000 il difensore del CA nel procedimento penale instaurato a suo carico comunicava che quest'ultimo era stato definito in primo grado con sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", ma che tale pronuncia era stata impugnata dal P.M.. Con lettera successiva del 26.9.2001 lo stesso difensore comunicava all'organo disciplinare territoriale che la Corte d'appello di Milano, con sentenza del primo febbraio 2001, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del CA per prescrizione del reato , precisando l'intenzione di pronunzia con ricorso per impugnare detta cassazione. disciplinare ai sensi Sospeso il procedimento dell'ordinamento professionale, dell'art. 44 pervenuta al C.O.A. la sentenza di questa Corte che confermava la pronunzia d'appello, con decisione del 13 febbraio 2004 l'organo disciplinare deliberava di non dar luogo a sanzione disciplinare rilevando che il CA non aveva alcun interesse ad elargire la somma di danaro affinchè i militari 4 compissero atti contrari ai doveri d'ufficio, dato che l'attività di verifica presso lo studio si era ormai conclusa. Secondo il C.O.A. milanese il fatto che la dazione fosse finalizzata alla copertura delle evasioni fiscali delle società che avevano effettuato la compravendita degli immobili, come ritenuto dalla Corte d'appello, costituiva una mera ipotesi che non