Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2021, n. 02946

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2021, n. 02946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02946
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T M, nato a Casablanca il 9/7/1992, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 26/3/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarò M T delinquente abituale, rilevando che egli aveva riportato una condanna superiore a cinque anni di reclusione, che tra il 2015 e il 2016 era stato condannato per quattro reati della stessa indole, perché finalizzati a conseguire illeciti profitti e che vi erano elementi sufficienti per affermare che nell'indicato lasso temporale egli fosse stato sempre dedito allo spaccio di stupefacenti.

1.1. Avverso tale provvedimento il condannato propose reclamo deducendo che delle cinque condanne riportate due erano relative agli stessi fatti (le numero 4 e 5 del casellario);
due riguardavano fatti commessi lo stesso giorno (il 5/1/2015) e, dunque, erano stati posti in essere contestualmente (le numero 1 e 8 del casellario);
dopo le condanne indicate ai numeri 1, 3 e 8 del casellario aveva riportato altra condanna (la n. 2 del casellario) per violazione dell'art 73, commesso nell'agosto 2016, quando le altre condanne non erano definitive (atteso che la condanna numero 8, relativa a una ipotesi di ricettazione, commessa nel 2015 e non, come erroneamente indicato, nel 2018, era divenuta irrevocabile nel maggio 2018);
doveva ritenersi inesistente sia il presupposto relativo alla commissione del nuovo delitto nei dieci anni successivi all'ultima condanna, sia quello di identità di indole;
infine, non si era tenuto conto della lieve entità degli episodi di spaccio e che tutte le sentenze erano di applicazione concordata della pena.

1.2. Con ordinanza in data 26/3/2020, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettò il reclamo proposto nell'interesse di M T avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 5/11/2019 che lo aveva dichiarato delinquente abituale. Secondo il Collegio, infatti, pur dovendosi dare atto che la decisione del Magistrato di sorveglianza conteneva un errore relativo alla data di commissione del reato di ricettazione (da individuarsi nel 2015 e non nel 2018), doveva, comunque, ritenersi sussistente il presupposto dell'art. 102 cod. pen., essendo commessi tre reati non colposi con pene superiori a cinque anni (ovvero i delitti di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 in data 5/1/2015, 648 cod. pen. il 5/1/2015, 73, d.P.R. n. 309 del 1990 in data 27/7/2016 per complessivi 5 anni e quattro mesi di reclusione), ed essendo stato commesso, dopo l'ultimo di questi reati in data 27/7/2016, un ulteriore delitto ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data il 27/8/2016 e, dunque, nei dieci anni successivi all'ultima violazione. Per tale ragione, considerato che i reati erano stati posti in essere in un breve lasso temporale, verosimilmente interrotto dalla carcerazione, che non risultavano fonti lecite di guadagno, che il percorso carcerario era stato punteggiato da diverse sanzioni disciplinari, il Tribunale confermò il giudizio di attuale pericolosità sociale e respinse, conclusivamente, il reclamo.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. F I, difensore di fiducia di T, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 102 cod. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettato l'appello sull'erroneo presupposto che sussistessero le condizioni oggettive per la dichiarazione di delinquenza abituale, considerato che le sentenze indicate sub 1) e sub 8) del certificato del casellario giudiziale concernerebbero fatti contestuali in quanto commessi il 5/1/2015, e che al momento della commissione del delitto sub 2) del certificato del casellario giudiziale la condanna sub 3) non era ancora definitiva, sicché non sussisterebbe il presupposto della commissione dell'ulteriore reato della stessa indole.
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