Cass. pen., sez. V trib., sentenza 25/10/2022, n. 40304

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 25/10/2022, n. 40304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40304
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di N P, nato a San Cipriano D'Aversa (CE) il 12/05/1963 avverso la sentenza emessa il 04/11/2021 dalla Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità;
lette le conclusioni formulate il 30 maggio 2022 dall'avv. G C, difensore dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di P N, avv. G C, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 04 novembre 2021 con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 maggio 2015 che, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 467-bis e al delitto di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2 e 494 cod. pen.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi.

2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 178, lett. c) del codice di rito in relazione all'art. 23, decreto legge 09 novembre 2020, n. 149, lamenta di non aver ricevuto la comunicazione delle conclusioni formulate dal procuratore generale per l'udienza del 04 novembre 2021 dinanzi alla corte territoriale, verosimilmente inoltrate ai precedenti difensori dell'imputato, revocati con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 17 agosto 2021, in occasione della quale il Ntano procedeva alla nuova nomina e, pertanto, di non aver potuto né inoltrare conclusioni scritte, nè partecipare personalmente all'udienza, cui prendeva parte l'avv. Stefano Caverni, quale sostituto processuale.

2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello, senza una logica motivazione, non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità e le disagiate condizioni economiche in cui lo stesso versava.
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