Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 11/05/2018, n. 21064
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZILLI NICOLA nato il 21/06/1979 a PORDENONE avverso l'ordinanza del 02/08/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere A R;lette le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con provvedimento del 2.8.2017 il GIP del Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da N Z, diretto ad ottenere rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione avverso il decreto penale di condanna n. 2894/14 emesso nei suoi confronti e dichiarato esecutivo il 23.5.2015. Il giudice ha ritenuto il ricorso ripropositivo di questione già rigettata con precedente ordinanza emessa il 6.5.2017. 2. Propone ricorso per cassazione lo Z, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Dopo aver premesso che sin dal primo ricorso lo Z aveva sostenuto che, nonostante l'avvenuta notifica del decreto penale al difensore d'ufficio (avv. Francesco D'Elia), egli non era mai stato informato da quest'ultimo di tale decreto, il ricorrente deduce che nel secondo ricorso proposto dinanzi al GIP, a differenza del primo, era stata prodotta la e-mail con la quale l'avv. D'Elia comunicava di aver informato lo Z dell'avvenuta notifica del decreto penale con una semplice lettera non raccomandata, talché il difensore riconosceva che il ricorrente potesse non averla ricevuta. Ritiene quindi che erroneamente il giudice abbia ritenuto la seconda istanza meramente ripetitiva della precedente, la stessa fondandosi su elementi diversi rispetto alla prima.