Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2020, n. 05236
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da T. M . P. , nato al OMISSIS avverso la sentenza del 21/01/2019 della Corte di appello di L'Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, qualificando i fatti ai sensi dell'art.570 bis cod. pen. e rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 20/01/2016 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato M. P .T. per essersi, in L'Aquila dal settembre al dicembre 2013, sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza altre figli non versando integralmente l'importo di euro 1,111,77 al coniuge A.T. , quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio di quel Tribunale. Rilevava la Corte territoriale come la colpevolezza dell'imputato fosse stata provata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e come fosse irrilevante che gli ex coniugi avessero raggiunto una intesa per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento fissato dall'autorità giudiziaria, in quanto l'accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il T , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 43 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado, senza tenere conto che nel marzo del 2012 tra gli ex coniugi era stata sottoscritta una intesa con la quale l'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile veniva consensualmente ridotto a 800 euro, in ragione delle precarie condizioni lavorative del prevenuto: il quale, pertanto, aveva adempiuto a quell'accordo, pur non essendo stato lo stesso trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale, con la consapevolezza di non avere così violato alcun obbligo di legge. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 570 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente qualificato i fatti accertati ai sensi del nuovo art. 570 bis cod. pen., senza avere, inoltre, verificato se l'imputato avesse la capacità economica per fornire i mezzi di sussistenza, se le persone offese versassero in stato di bisogno e se, in ragione della condotta tenuta, dal prevenuto, fossero effettivamente venuto a mancare ai beneficiari quei mezzi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi