Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11305

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11305
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTANARI CLAUDIO nato a FIDENZA il 25/02/1984 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere I P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L C che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv.to L M che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 26 ottobre 2021, confermava la sentenza del tribunale di Cremona dell'8 marzo 2019 che aveva condannato M C alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 e 648 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to L M, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 terzo comma cod.proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca.del coimputato chiamante in correità M;
al proposito si evidenziava che la dichiarazione accusatoria mancava di qualsiasi specificazione dei tempi e dei modi della consegna della sostanza stupefacente, peraltro ceduta per un corrispettivo assai ridotto di C 430 e ciò pur a fronte dei rilevanti quantitativi sequestrati al M stesso in seguito;
evidenziate ulteriori criticità delle dichiarazioni accusatorie tali da dovere ritenere l'inattendibilità intrinseca si contestava poi la sussistenza dei riscontri individualizzanti posto che la relazione di servizio cui facevano riferimento le pronunce di merito, aveva soltanto accertato l'incontro tra ricorrente e coimputato e che dalle intercettazioni era emerso come M avesse continuato a rifornirsi da altro spacciatore, il Belli, così che erano state valorizzate mere congetture;
- violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso tra il reato di ricezione di sostanza stupefacente e la ricettazione ex art. 648 cod.pen. sussistendo un'evidente unitarietà del fatto consumato nella stessa circostanza di tempo e luogo;
- carenza ed illogicità della motivazione in punto determinazione della pena;
- violazione di legge ed assenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del G.U.P. di Cremona 21-3-2014 disposta dalla corte di appello su richiesta del P.G.;
al proposito si segnalava che il beneficio era stato subordinato all'obbligo di prestare attività lavorativa regolarmente assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II primo motivo di ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Invero, la valutazione della corte di corte di appello circa l'attendibilità intrinseca del M e la sussistenza di riscontri estrinseci alla accusa mossa nei riguardi del M appare esente dai vizi dedotti;
il giudice di appello con valutazione conforme a quello di primo grado, ha spiegato come l'attendibilità intrinseca debba ricavarsi alla luce della spontanea confessione da parte del Manferdi di condotte illecite per le quali non era sospettato e dalla accurata descrizione delle stesse. Inoltre, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 13 della motivazione, la corte di appello spiegava come l'attendibilità intrinseca del dichiarante risulta confortata dalla coincidenza delle sue dichiarazioni con le immagini ritratte dalle telecamere e dalle macchine fotografiche oltre che con i dati emergenti dalle relazioni di servizio. Il giudizio sull'attendibilità intrinseca risulta pertanto svolto correttamente dalla corte di appello che ha valorizzato una serie di dati probatori dei quali il ricorso propone una lettura alternativa non deducibile nella presente sede. Analogamente deve ritenersi quanto ai riscontri esterni di tipo individualizzante a carico specifico del M;
a sostegno della veridicità dell'accusa di cessione di sostanza stupefacente proprio a M, la corte di appello bresciana ha sottolineato come il coinvolgimento del ricorrente nei fatti si ricavi dalla visita del M ricevuta da M proprio il giorno della sottrazione dello stupefacente dall'Ufficio Corpi di Reato, dall'accertata costante frequentazione tra i due, dalla stabile dedizione del ricorrente al consumo di sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella trafugata da M. O, deve al proposito essere ricordato come in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019 Rv. 276744 - 01). Posto quindi che il riscontro non deve avere natura di prova autonoma, deve affermarsi che, in tema di accusa proveniente dal coimputato di traffico di stupefacenti, costituiscono riscontri di tipo individualizzante l'accertata frequentazione costante tra i due soggetti, la dedizione all'uso di stupefacente da parte dell'imputato, il contatto tra il soggetto cedente e l'imputato accertato in occasione del rinvenimento del primo in possesso di un rilevante quantitativo di droga. Trattasi infatti di elementi che, pur non risultando da soli idonei a fornire prova della responsabilità del M, collegano indubbiamente lo stesso al fatto-reato.
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