Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2021, n. 04675

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2021, n. 04675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04675
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 6706-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZICNALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2020 ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, V S;
2514

- ricorrente -

contro

C R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentato e difeso dall'avvocato C D C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2339/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/12/2014 R.G.N. 1054/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato V S;
udito l'Avvocato C D C. ‘r.g. n. 6706/2015

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2339 del 2014, la Corte d'appello di Bari ha riformato la decisione con la quale il Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda proposta da R C volta ad ottenere dall'Inps, quale gestore del Fondo di garanzia, il trattamento di fine rapporto a lui non corrisposto in relazione ad un rapporto di lavoro, intercorso dal 1982 con R L e sino al 17 gennaio 1996 con la s.r.I L (di cui il L era stato socio ed amministratore unico), sempre nello stesso luogo ove il datore di lavoro aveva espletato l'attività di commercializzazione di prodotti ittici e frutti di mare;
tale rapporto di lavoro, mai regolarizzato, era stato accertato nel corso di un giudizio, interrotto per il fallimento della società e proseguito con limitazione della domanda nei confronti del solo R L, definito con sentenza della Corte d'appello di Bari ormai passata in giudicato di condanna del medesimo L al pagamento, tra l'altro, del t.f.r. maturato per complessivi Euro 20.773,40. 2. Essendo il credito rimasto insoddisfatto, nonostante l'esperimento del procedimento esecutivo mobiliare cui era stato sottoposto il L che non poteva essere dichiarato fallito avendo cessato la propria attività da diversi anni, il lavoratore in data 4 luglio 2008 aveva chiesto al Fondo di garanzia il pagamento del t.f.r., ricevendo un diniego in ragione del fatto che il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato e che la sentenza di cui si invocava l'autorità di giudicato nulla aveva disposto sul punto.

3. Nell'accogliere l'impugnazione del lavoratore, la Corte d'appello, ritenuta efficace nei confronti dell'INPS la sentenza passata in giudicato relativa al rapporto di lavoro, ha rilevato che l'inadempimento dell'obbligo contributivo fosse irrilevante, data la natura previdenziale della prestazione richiesta e l'applicabilità dell'automatismo previsto dall'art. 2116 c.c.

4. Della sentenza l'Inps ha chiesto la cassazione sulla base di due motivi.
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