Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2024, n. 16327
Sentenza
18 gennaio 2024
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18 gennaio 2024
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Massime • 1
In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.
Sul provvedimento
Testo completo
Manimmio 16327-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 98/2024 CC 18/01/2024- LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO R.G.N. 35264/2023 Relatore - RAFFAELLO MAGI DANIELE CAPPUCCIO RC MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TI UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG R. Ariello, de lg concluso RM per up inquemissibilite del ricorso ' , -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 3 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa degli arresti domiciliari ex art.656 comma 10 cod.proc.pen. emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 13 luglio 2023 nei confronti di Di TA IO.
2. Al fine di comprendere le doglianze proposte con l'atto di ricorso, occorre riepilogare l'iter procedimentale.
2.1 Di TA IO è stato raggiunto da affermazione di responsabilità per i delitti di rapina aggravata ed altro, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 12 luglio 2022, divenuta irrevocabile in data 15 dicembre 2022. La pena inflitta è quella di anni nove di reclusione ed euro 3.700,00 di multa. Al momento del passaggio in giudicato della predetta decisione il Di TA era in regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
2.2 Con provvedimento emesso il 31 gennaio 2023 il Pubblico Ministero R competente ha emesso ordine di esecuzione con contestuale sospensione per la prosecuzione della detenzione in regime di arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 cod.proc.pen., indicando la pena residua in anni 6 e giorni 26, con trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza per la eventuale concessione della liberazione anticipata sul presofferto.
2.2 Il Magistrato di Sorveglianza, con la decisione del 13 luglio 2023, ha rilevato che il titolo in esecuzione ricomprende un reato di cui all'art.4 bis ord.pen., con entità della pena residua incompatibile con la prosecuzione degli arresti domiciliari esecutivi. Da ciò è derivata la revoca degli stessi arresti domiciliari.
2.3 Il Tribunale, nel valutare le doglianze dell'attuale ricorrente, ha evidenziato in sintesi che la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza rientra nelle attribuzioni di legge a lui devolute, stante l'entità del residuo pena che - anche in ragione del titolo di reato in esecuzione e pur computando virtualmente la liberazione anticipata - non consente la prosecuzione dei cc.dd. arresti domiciliari esecutivi. 2 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge Di TA IO, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3.1 Viene evidenziato che l'atto compiuto dal Pubblico Ministero era una ordinanza di sospensione della esecuzione ove si prendeva atto della sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari, con richiesta di deliberazione solo sul tema della liberazione anticipata. A fronte di ciò, il Magistrato prima e il Tribunale poi, avrebbero revocato la misura in atto con applicazione analogica non consentita - dell'art.51ter ord.pen.. - Non vi è stata, infatti, alcuna violazione del regime degli arresti domiciliari, che rende illegittima la revoca della misura di favore. In altre parole, si afferma che al Magistrato di Sorveglianza non spettava alcuna forma di controllo sulla legittimità dell'ordine di sospensione della esecuzione emesso dal Pubblico Ministero. Peraltro si osserva che